Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Ricongiungimento con il figlio o la figlia maggiorenni.
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andbod
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Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andbod »

Pare che ci siano ulteriori, peggiorative, novita' per le domande di ricongiungimento familiare con cittadino UE/Italiano per i maggiori di anni 21 e minori di anni 65.

La prassi in vigore fino alla fine dell'anno scorso prevedeva infatti di dover dimostrare, tra le altre cose, la non presenza, nel nucleo familiare, di altri parenti di primo grado residenti sul territorio Ucraino, che potessero provvedere al sostentamento.

In caso di presenza di altri parenti andava presentato un modulo che certificasse che detti parenti erano inabili al lavoro o formavano un gruppo familiare a se stante (registrazione presso un altro indirizzo di residenza e certificato di matrimonio/convivenza).

Ora pare che invece, nel caso di presenza di altri parenti di primo grado abili al lavoro, anche se formanti un nucleo familiare a se stante, la domanda venga sempre e comunque rifiutata,

Nel caso specifico, di cui sono venuto a conoscenza, si tratta di madre di cittadina Italiana, parzialmente invalida (a seguito di incidente stradale), con madre invalida civile al 100% e altra figlia, cittadina Ucraina, impossibilitata a mantenerla in quanto unica fonte di reddito per un nucleo familiare separato.


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rafeste
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da rafeste »

salve a tutti volevo chiedere e in particolare a te andbod qualora mia moglie prendesse la cittadinanza italiana potrebbe ricongiungersi con sua madre portandola in italia per sempre?mia suocera ha 69 anni ed è pensionata.
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uvdonbairo
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da uvdonbairo »

Devi leggere i requisiti che deve avere tua suocera per ottenere il ricongiungimento.
Leggi in questo stesso settore ci sono molti post.

Comunque non è necessario che sia cittadina italiana e se comunque richiede la cittadinanza passano almeno due anni prima che la ottenga e dopo questo tempo possono essere cambiate molte cose.

Studiati il forum
moris.cn
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da moris.cn »

Mia suocera nel 2006 e' venuta a vivere con noi,per il visto di ricongiungimento
non ci sono stati probblemi anche se lei ha un'altra figlia in ucraina.

La richiesta mi pare che mia moglie la fatta lei,come cognugata con italiano e a mia
suocera e' stato dato come suocera di cittadino italiano in 20 giorni .

Arrivata in italia abbiamo poi richiesto subito la carta di soggiorno.
andbod
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andbod »

Purtroppo dal 2006 ad oggi le Leggi sono cambiate, in particolare il DL sicurezza n. 160 del 3 ottobre 2008, entrato in vigore a Novembre del 2008 prevede che i genitori non abbiano altri figli nel paese di origine, oppure, nel caso in cui siano ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

Lo stesso DL inoltre introduce l’obbligo di iscrivere i genitori ultrasessantacinquenni al Servizio Sanitario Nazionale attraverso un’ iscrizione volontaria, oppure di coprire tutti i rischi previsti in materia sanitaria con un’assicurazione privata.

Fino ad oggi era stata prassi del Consolato Italiano a Kyiv di concedere comunque il visto di ricongiungimento nel caso in cui i figli facessero parte di un nucleo familiare a se stante (aggiungo giustamente visto che e' impensabile che una persona con 200 dollari al mese di stipendio possa provvedere a se stessa, magari ad un figlio e anche alla madre o alla madre e il padre disoccupati).

Per dimostrare l'appartenenza ad un nucleo familiare diverso era sufficiente mostrare un certificato di matrimonio e lo stato di famiglia in cui si dimostrava che i due nuclei familiari erano distinti. Ora pare che questo non sia piu' sufficiente e che in presenza di parenti di primo grado, se abili al lavoro, il visto venga comunque rifiutato.

Questo tipo di atteggiamento mi pare in netto contrasto con la direttiva 2003/86 dell’Unione Europea, all’art. 4, paragrafo 2, lettera a), prevede la garanzia del diritto alla ricongiunzione familiare in tutti i casi in cui i genitori a carico, cioè coloro che in tutto o in parte vivono delle rimesse dell’immigrato che vive regolarmente in Italia, non dispongano nel loro paese di un adeguato sostegno familiare.
Il fatto di non disporre di un adeguato sostegno familiare, non ha nulla a che vedere con l’assenza di figli viventi nel paese d’origine.
La verifica sulla possibilità di adeguato sostentamento dovrebbe basarsi sulla valutazione obiettiva delle risorse disponibili, eventualmente delle risorse disponibili anche da parte degli altri figli che vivono nel paese di provenienza, ma non certo su una pretesa di un’assenza totale di figli o sulla presenza di soli figli gravemente invalidi.
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da ermitage5 »

per i familiari di cittadini italiani / ue si applica il DLGS 30/2007 , imparatelo a memoria è come la bibbia per le coppie miste.....
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andrey
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andrey »

io spero che le ambasciate cosi' lige a negare visti ai parenti prossimi di familiari italiani e i loro coniugi sanciti dal dls 30/2007 trovino sulla loro strada qualcuno con i cosidetti attributi ed eventualmente avvocati

Come quando non si acccetavano autocertificazioni per il nullaosta matrimonio in Ucraina o si chiedevano docuemnti non dovuti sulla futura sposa :evil:

scusa andbod mai il decreto sulla sicurezza nel quale non entro nel merito
eventualmente norma i ricongiungimenti tra cittadini extra ue

non dei familiari di cittadini UE

modifica
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare.

Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per
l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di Paesi terzi,
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003

ed anche al
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(ovvvero bossi fini)

poi aggiungo anche questa notizia sulla cui applicazione non ho notizie ovvero l'obbligo di motivare eventuale rifiuto ad un visto.
la scrivo in lingua originale perchè ognuno la possa tradurre nel modo migliore

5 квітня 2011 року іноземні консульства в Україні зобов'язані аргументувати відмови у видачі візи, її анулювання чи відміни на спеціальному формулярі, що видається разом з вказівкою на конкретну причину відмови у видачі візи. При цьому, обов’язковою умовою є також зазначення у формулярі процедури оскарження такої відмови.



З 5 квітня 2011 року набирають чинності окремі статті Візового кодексу ЄС (РЕГЛАМЕНТ № 810/2009 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 13 июля 2009 г., устанавливающий Кoдекс Сообщества о визaх (Визoвый кoдекс)) , які регулюють питання відмови консульств у видачі в’їздної візи до країн-учасниць Шенгенської угоди. Зокрема, набирають чинності положення щодо обов’язкової аргументації відмови консульства у видачі візи, її анулювання чи відміни, а також вводиться спеціальний формуляр, який зобов’язане заповнювати консульство країни з вказівкою на конкретну причину відмови у видачі візи. При цьому, обов’язковою умовою є також зазначення у формулярі процедури оскарження такої відмови.


Як відомо, можливість оскарження рішень про відмову у видачі візи до прийняття Візового кодексу визначалася кожною країною самостійно і як правило зводилася до подачі апеляційного листа з обґрунтуванням причин незгоди та проханням про повторний перегляд візової заяви, хоча укладена між Україною та Європейським Співтовариством Угода про спрощення оформлення віз передбачала аргументацію відмови та можливість її оскарження (проте не давала інформації про порядок та строки такого оскарження). В окремих країнах, зокрема Швеції, Чехії, Латвії, Естонії процедури апеляційного оскарження такої відмови взагалі не існувало. При цьому, конкретні причини відмови до прийняття Візового кодексу були дуже різними і навіть не піддавалися будь-якій класифікації. На сьогодні ж, відмова у видачі візи не є категоричним і остаточним рішенням, оскільки громадянин має право оскаржити дане рішення співробітника консульства. Проте, Візовий кодекс, передбачивши такі умови, надав всім країнам-учасницям строк для приведення свого національного законодавства у відповідність з його вимогами, встановивши відстрочку до 5 квітня 2011 року.


Таким чином, з 5 квітня цього року консульства країн Шенгенської угоди зобов’язані при відмові у видачі візи заповнювати спеціальний формуляр, форма якого затверджена Візовим кодексом. Формуляр складається з вступної, мотивувальної та заключної частин.
У вступній частині вказується найменування консульства чи іншого органу, який прийняв рішення, а також характер прийнятого рішення (відмова у видачі візи, анулювання чи відміна візи).


У мотивувальній частині консульство робить відмітку навпроти графи, яка відповідає підставі відмови/анулювання чи відміни візи. Конкретні підстави зазначені в ст. 32 та 34 Візового кодексу, при цьому їх перелік було розширено. Зокрема, доцільно звернути увагу на випадок, коли особі може бути відмовлено, якщо «особа надає фальсифікованій чи викривлений документ; не надає підтвердження мети та тривалості перебування; або якщо наявні розумні сумніви стосовно справжності наданих особою підтверджуючих документів чи достовірності їх змісту, стосовно надійності наданих особою заяв чи намірів покинути територію держави до дня закінчення дії візи, про видачу якої просить заявник, тощо», при цьому такі підстави є оціночними категоріями, а отже надаватимуть консульствам можливості для відмови лише за суб’єктивною оцінкою самого працівника і цим дещо ускладнить отримання візи. Більше того, Візовий кодекс встановив невиключний перелік документів, які повинен подати заявник для отримання в’їздної візи до країни Шенгенської угоди. Це означає, що консульствам надається право вимагати в заявників додаткові документи, які вони «вважатимуть за потрібне».


У заключній частині формуляру заявнику повідомляється про його право оскаржити прийняте рішення та наводяться посилання на національне законодавство і процедуру оскарження, включаючи інформацію про компетентний орган з розгляду скарги, а також строк на її подання.
Проте основна проблема такого оскарження в тому, що відповідно до ст. 32 Візового кодексу оскарження здійснюється у відповідності з національним законодавством країни, яка відмовила у видачі візи. Так, зокрема, консульство Німеччини зазначає, що відмова у видачі візи оскаржується згідно з німецьким адміністративним правом у строк 1 місяць з дати отримання відмови до Адміністративного суду у Берліні. По законодавству Іспанії апеляційна скарга подається до Верховного Суду Мадрида, строк апеляційного оскарження становить 2 місяці з дати отримання відмови або може бути подана в консульство, яке прийняло таке рішення протягом 1 місяця з дня повідомлення про відмову.
При цьому, важливо врахувати, що апеляція складається по певній юридичній формі, згідно з вимогами країни чи самого консульства. Складена і перекладена апеляція підписується заявником особисто. Таким чином, заявник просто не зможе самостійно правильно оформити таку апеляцію, а змушений буде звертатися до юристів країни, яка прийняла таке рішення. У такому випадку, проблема - знайти юристів в іноземній державі, які зможуть правильно і аргументовано оформити апеляцію, а також знайти кошти на оплату їх послуг, при цьому вкластися у місячний строк подання апеляції.


Серйозною проблемою може стати те, що заявник не встиг оформити апеляцію у встановлений строк, у цьому випадку вона не підлягатиме розгляду. Разом з тим, якщо заявник не оскаржить рішення про відмову у встановлений строк, це тим самим вважатиметься, що він згоден з причинами відмови та аргументацією, наведеною працівником консульства у формулярі. При цьому, всі відмови заносяться до єдиної бази – Візової інформаційної системи. Таким чином, просто змінивши закордонний паспорт, заявник не зможе вирішити проблему, оскільки при наступному зверненні до будь-якого консульства країн – учасниць Угоди Шенген буде інформація про те, що заявнику свого часу відмовили у видачі візи.


Проте, якщо заявник своєчасно підготує всі документи та аргументовані спростування на таку відмову є велика вірогідність прийняття позитивного рішення на користь заявника.


Без сумніву, зобов’язання аргументувати відмову у видачі візи та можливість її оскарження дещо дисциплінує консульства та знизить кількість необґрунтованих та безпідставних відмов. Можливість подачі апеляції на рішення консульства розширює права та можливості заявника щодо захисту своїх прав, проте порядок реалізації права на апеляцію для українського громадянина залишається складним, дорогим та практично недосяжним.


Старший юрист ЮК «Jurimex»
Топорецька З.М.

http://www.epravda.com.ua

Останнє оновлення (П'ятниця, 22 квітня 2011, 08:40)
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andbod »

Tutto assolutamente vero dal punto di vista normativo ma purtroppo il Consolato Italiano a Kyiv (e che io sappia non e' il solo) interpreta diversamente la norma fin dalla sua entrata in vigore, ritenendo che mentre i requisiti soggettivi siano applicabili esclusivamente ai familiari di cittadini extra-UE che risiedono in Italia, quelli oggettivi (categorie che hanno diritto al ricongiungimento) siano applicabili a tutti i cittadini stranieri, anche quelli che si ricongiungono con familiare UE o Italiano.

Peraltro i requisiti sono ben documentati anche qui (da : http://www.italyvac-ua.com/italian/acco ... amily.aspx) :
Le categorie di familiari ammessi al ricongiungimento sono:
coniuge, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale. L'invalidità totale potrà essere certificata dal medico di fiducia della rappresentanza, il quale, ove ritenuto necessario, potrà nominare una Commissione Medico Specialistica (gli onorari dei componenti sono a carico dello straniero che richiede il visto);
genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Atti di stato civile che attestino il legame di parentela (ad es. certificato di matrimonio, certificato di nascita, documenti comprovanti lo stato di famiglia).

So benissimo che e' un un assurdo perche' la norma di riferimento e' il DL 30/2007 ma senza i requisiti sopra indicati il visto viene rifiutato con la seguente motivazione scritta : mancanza dei requisiti oggettivi, volevo solo rendevi partecipi dell'informazione che paiono essere ulteriormente peggiorati i requisiti richiesti.

Ovviamente a tale rifiuto si puo' opporre ricorso (ce ne sono centinaia ogni anno quasi sempre sfavorevoli al Consolato) ma spesso i richiedenti evitano sia per i tempi che per i costi.

Per sicurezza ho comunque richiesto qualche giorno fa un chiarimento scritto sia al Consolato, che al VAC. Non appena mi rispondono pubblichero'.
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da rafeste »

grazie a tutti per le risposte,sono a conoscenza che dopo il matrimonio occorrono 2 anni e in caso di gravidanza 1.Mi sembra di aver capito che la prassi è al quanto controversa e che l'ambasciata di kiev fa il bello e il cattivo tempo.sarebbe bellissimo che l' ucraina entri in europa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ciao
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da ermitage5 »

io non ne posso che dire bene dell' Ambasciata Italiana a Kiev....
ho ricongiunto sia il figlio di mia moglie, che i miei suoceri sensa nessun problema !!!!
mia moglie ha altri 2 fratelli in Ucraina, i miei suiceri sono venuti insieme a me all' Ambascita , sensa nessun appuntamento. Hanno applicato il DGLS 30/2207. Dopo circa una settimana gli e' arrivato il passaporto con il visto a casa per il mio suocero. A mia suocera invece hanno telefonato perche' c'era un problema sul certificato di nascita.
Si è recata da sola ...65 anni all Ambasciata, il carabiniere è stato gentilissmo e nel giro di pochi giorni è stato risolto il problema.
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andbod »

Per il ricongiungimento con la moglie non bisogna aspettare due anni, si puo' fare anche il giorno stesso in cui si riceve il certificato di matrimonio, stesso discorso per i figli, presenti i requisiti.

I due anni di attesa sono eventualmente relativi alla possibilita' per il cittadino Italiano, sposato con cittadina Ucraina, di avere un permesso di soggiorno in Ucraina, per il quale il Consolato Italiano non ha nessun tipo di competenza.

Riguardo al Consolato Italiano anche io personalmente mi sono trovato sempre molto bene (anche se ho sempre fatto pratiche da residente estero e mai per visto), cosi come non hanno avuto problemi in passato le persone che conosco che hanno richiesto il visto per ricongiungimento. Pare pero' che le cose siano cambiate molto di recente e questo viene confermato dalla mail di risposta che ho ricevuto dal Consolato :
"In riferimento alla mail, la informo che deve essere presentato il certificato di nascita della figlia italiana ed il certificato di stato di famiglia.
Per quanto riguarda l' altra figlia deve dimostrare che fa parte di un altro nucleo familiare."

Contattati telefonicamente mi hanno confermato l'impossibilita' di procedere al ricongiungimento con figlia Italiana per genitori aventi meno di anni 65 in presenza di altri figli in Ucraina (a meno che gli stessi non siano invalidi o facenti parte di un nucleo familiare a se stante).

Ho chiesto anche le motivazioni di tale posizione, in palese contrasto con le disposizione del DL 30/2007 e, a differenza di quanto ho indicato nel precedente post, sono legate al vincolo di dipendenza economico/carico: si viene considerati a carico solo se si e' invalidi/non si lavora e non ci sono altri discendenti (nel caso specifico di genitori) nel paese di origine che possano provvedere.
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andrey »

scusa andbod io ho dovuto ingoiare da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in vari passi della mia vita di molti rospacci.
perchè di solito solo e con disponibilità economiche limitate ed anche per una certa incomprensione personale verso diffide,denuncie querele ecc...

gli esempi li ritroviamo spesso anchenel forum
pds invece di cds
cud per la moglie
omissioni nell'applicare il dls 30/2007
codoce fiscale invece del solo passaporto manca poco ti richiedono anche il fedina penale

copio cio' che scrive il link che hai allegato sui FAMILIARI DI CITADINI UE
con questo non metto in dubbio che qualche Sherlok Holmes del momento non abbia aggiuno del suo

Per i richiedenti il visto in età dal 21 anni al 65 anni: idonea documentazione amministrativa che comprovi la condizione di familiare a carico (ad es. copia delle rimesse bancarie: Western Union ecc.); certificato di disoccupazione.ecc.);
7. In caso di invalidità: certificato medico emesso da uno dei medici accreditati presso la Cancelleria Consolare.
8. In caso di figli minori: atto di assenso notarile dei genitori all'espatrio definitivo, tradotto in italiano, legalizzato e con apostille . Documento deve essere con apostile e rilasciato non piu di 6 mesi fa (tradotto in Italiano e legalizzato

Se documento e stato rilasciato in Italia deve essere verificato da notaio

Se documento e stato rilasciato in Ukraina deve essere verificato da notaio, con apostile, tradotto e legalizzato nell’Ambasciata d’Italia

Se documento e stato rilasciato ne in Ukraina ne in Italia deve essere verificato e con apostile dell’Ambasciata d’Italia/Consolato dello stato di rilascio tradotto in italiano e legalizzato dagli enti competenti (per esempio Consolato Italiano/Ambasciata o Ministero della Giustizia )
9. In caso di genitore irreperibile: sentenza del Tribunale che, espressamente, lo privi della patrià potestà o certificato di morte. Documento deve essere con apostile e rilasciato non piu di 6 mesi fa (tradotto in Italiano e legalizzato
10. In caso di ragazza-madre: certificato art. 135. Documento deve essere con apostile e rilasciato non piu di 6 mesi fa (tradotto in Italiano e legalizzato

scusa la precisazion che so' benissimo anche tu comprendi
lo scritto sotto riguarda(copio e incollo)


Documenti richiesti per "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE" - "FAMILIARE AL SEGUITO"

Con cittadino straniero titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno o di un visto per Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo, Studio o Motivi Religiosi, di validità non inferiore ad un anno, nonchè di permesso di soggiorno per Asilo e Motivi Familiari.


non i familiari di cittadino Ue vedi sopra
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andbod »

I due punti controversi sono, a mio avviso, questi :

5. Atti di stato civile che attestino il legame di parentela (ad es. certificato di matrimonio, certificato di nascita, documenti comprovanti lo stato di famiglia). Documento deve essere con apostile e rilasciato non piu di 6 mesi fa (tradotto in Italiano e legalizzato)

6. Per i richiedenti il visto in età dal 21 anni al 65 anni: idonea documentazione amministrativa che comprovi la condizione di familiare a carico (ad es. copia delle rimesse bancarie: Western Union ecc.); certificato di disoccupazione.ecc.);

secondo l'interpretazione che attualmente da il Consolato Italiano, che mi e' stata confermata via email dal funzionario interpellato, c'e' il carico solo nel momento in cui la persona non lavora e non percepisce alcun reddito e nello stato di famiglia non risultino altri familiari discendenti, ascendenti o marito che possano provvedere al sostentamento della persona richiedente il visto.

In sostanza il ragionamento che presumo faccia il Consolato e' questo : se altri componenti della famiglia possono mantenere il richiedente il visto allora lo stesso e' carico di questi e non del cittadino UE.

Ovviamente e' un ragionamento non supportato da nessun elemento normativo ma purtroppo pare essere la situazione attuale del Consolato.

Rispetto all'indicazione che mi era stata data in origine, secondo la mail che ho ricevuto, pare che sia ancora sufficiente dimostrare che i familiari residenti in Ucraina formino un nucleo a parte per ottenere il visto.

Questa volta ho preso a cuore il caso e ho deciso di fare una gita a Kyiv ai primi di Giugno e di accompagnare la persona a cui e' stato rifiutato il visto (mi e' stato gentilmente concesso di essere presente, speriamo sia un buon auspicio) per cui vi sapro' dare informazioni piu' precise.
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andrey »

allora ni puha ni perà
facci sapere,devo dire che le poche volte che sono stato in ambasciata non ho trovato territorio ostile
anzi i carabinieri fuori,come detto sopra sono stati molto gentili anche se in imbarazzo quando nominavo qualche contraddizione burocratica.

a parte le discussioni sopra il DL sicurezza n. 160 del 3 ottobre 2008
non fà riferimento al dls 30/2007
http://www.interno.it/mininterno/export ... 8_160.html

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
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Re: Novita' ricongiungimento con familiare UE/Italiano

Messaggio da andbod »

Grazie Andrey,
mi portero' dietro anche le preziose informazioni che mi hai dato.

Ribadisco che anche io sono sempre stato trattato benissimo in Consolato a Kyiv, non solo dai Carabinieri (che incredibilmente hanno con il tempo imparato anche un paio di parole di Russo), ma anche dai vari impiegati che si sono succeduti nel corso di questi anni (in questo senso altri Consolati sono molto peggio).

Questa e' la prima volta che avro' a che fare con l'ufficio visti e non parto con nessun pregiudizio e sulla carta non posso lamentarmi visto che mi hanno risposto subito e mi hanno detto che posso tranquillamente accompagnare la richiedente.

Cerchero' di dare un report il piu' dettagliato possibile in modo che possa essere d'aiuto ad eventualmente aggiornare i gia' dettagliati post che ci sono sul sito.
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