Un bambino di 13 anni clandestino puo' andare a scuola?

Ricongiungimento con il figlio o la figlia maggiorenni.
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lucianofaustini
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Un bambino di 13 anni clandestino puo' andare a scuola?

Messaggio da lucianofaustini »

La mia donna vive in Italia e vorrebbe portare qui suo figlio che vive in Ucraina.
Se riesce a farlo venire con un visto turistico, intanto che prepara la ricongiunzione familiare, il suo bambino è accettato dalle scuole italiane?


moris.cn
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Re: Un bambino di 13 anni clandestino puo' andare a scuola?

Messaggio da moris.cn »

se non e' cambiato,un bimbo e' obbligato ad andare a scuola e non serve il permesso.

la figlia di mia moglie e' andata per due anni senza documenti,poi perche' dici clandestino,
non so per certo ma mi senbra che fino a 14 anni puo' viaggiare con la mamma senza visto,
importante che sia sul suo passaporto e abbia autorizzazione del padre.
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Luca
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Re: Un bambino di 13 anni clandestino puo' andare a scuola?

Messaggio da Luca »

Anticipo Alibrando nel dire che non è possibile trattare di questioni illegali e, quindi, la strada migliore è un ricongiungimento ed in tal senso è possibile percorrere diverse strade.

Se tu e la tua compagna siete sposati allora il bambino avrebbe diritto al ricongiugimento in base al D.lgs. 30/2007.
Nell'ipotesi in cui, invece, non siate sposati, la tua compagna può in ogni caso chiedere di ricongiungersi con il figlio minore ove abbia i requisiti prescritti dal D.lgs. 160/2008: permesso di soggiorno di durata almeno annuale, alloggio idoneo (in base ai canoni prescritti dalla norma) reddito sufficiente (è predeterminato dalla legge in base al numero delle persone da ricngiungere).
Io posso dirti che un minore di 18 anni in base alla legge italiana non è espellibile e, dunque, può fequentare le scuole, ma è comunque una soluzione temporanea e che presenta non pochi inconvenienti.
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andrey
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Re: Un bambino di 13 anni clandestino puo' andare a scuola?

Messaggio da andrey »

concordo con quanto detto da Luca
per la scuola dovrebbe non esseri problemi.
in merito a cosa fare per familiare stretto già presente in Italia ci sarebbe la COESIONE

La coesione familiare

La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia. Presuppone i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza:
• i requisiti di parentela, reddito e alloggio sono i medesimi che vengono richiesti per il ricongiungimento familiare;
• mentre per il ricongiungimento familiare i documenti che dimostrano il legame di parentela si presentano, insieme al nulla osta al ricongiungimento, direttamente presso le autorità diplomatiche italiane del paese di provenienza del parente da ricongiungere, per la coesione è necessario che detti documenti vengano tradotti e legalizzati presso l'autorità consolare italiano nel paese di provenienza, spediti in Italia e presentati all’atto della richiesta della coesione familiare;
• mentre per il ricongiungimento familiare e per la coesione con cittadini italiani o comunitari, la domanda va presentata alla Questura attraverso per la coesione con cittadini stranieri è necessario utilizzare il meccanismo postale (con la dicitura “conversione”);
• il familiare che richiede la coesione deve disporre di un permesso di soggiorno italiano che non sia scaduto da più di un anno;
• in caso di matrimonio in Italia è necessario che il coniuge che richiede la coesione familiare sia già titolare di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno;
• se si convive con un parente italiano entro il II grado, si può richiedere la coesione familiare con cittadino italiano: servono solo una autocertificazione di convivenza da parte dell’italiano e il certificato, tradotto e legalizzato presso il consolato italiano del paese di provenienza, che dimostrino il legame di parentela;
• la coesione ha le medesime modalità di ricorso al Giudice del Tribunale ordinario previste per il ricongiungimento familiare.


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Re: Un bambino di 13 anni clandestino puo' andare a scuola?

Messaggio da andrey »

P.S.
visto che deve chiedere permesso espresso del padre non puo' fare direttamente il ricongiungimento??
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Re: Un bambino di 13 anni clandestino puo' andare a scuola?

Messaggio da dreamcatcher »

Mi intrometto nella discussione perchè sto cercando anch'io di far venire in Italia il bimbo della mia dolce metà.

Non sapevo della "coesione", o meglio non sapevo si chiamasse così mentre ero a conoscenza del fatto che una volta in Italia il minore non potesse più essere espulso (ovviamente mi riferisco alla situazione in cui la madre abbia i documenti necessari per la permanenza nel nostro Paese).

Per quanto riguarda ciò che ha scritto moris
non so per certo ma mi senbra che fino a 14 anni puo' viaggiare con la mamma senza visto,
importante che sia sul suo passaporto e abbia autorizzazione del padre.
La cosa non mi risulta, però potrei anche sbagliarmi o aver avuto informazioni errate.
Il bambino di Yuliya ha 7 anni, per ora abbiamo ottenuto dal padre solo un permesso all'espatrio temporaneo di un anno ed è in corso la pratica per togliergli la patria potestà.
Tuttavia la procedura sembra lunga (o noi abbiamo trovato il canale sbagliato :( ). In questi giorni stiamo cercando di far avere un passaporto al bimbo (dici che è meglio metterlo su quello della madre? Ma le terranno via il passaporto parecchi giorni, e a lei serve per rientrare in Italia...).
Se davvero bastasse presentarsi alla frontiera coi documenti in regola della mamma, il permesso del padre vidimato dal notaio e il passaporto del bambino, mi sa che sarebbe davvero troppo bello. :?

Per quanto riguarda il discorso clandestinità, vorrei precisare che non intendo nè incoraggiarla nè chiedere o divulgare informazioni che agevolino certe pratiche, ma che tuttavia davanti a una situazione già in atto mi pare giusto parlarne e prenderne in considerazione tutti gli aspetti.
Il fatto che un minore privo di permesso di soggiorno non sia passibile di espulsione è un dato di fatto supportato da una legge, tuttavia tempo fa parlando con un avvocato mi era stato detto che in certi casi è stato addirittura respinto il principio che garantisce alla madre il diritto a crescere il proprio bambino privo di documenti. Immagino che questo fosse dovuto al fatto che la madre non era in possesso dei requisiti minimi per garantire un minimo di tenore di vita al figlio.

La mia esperienza personale per quanto riguarda questo bambino della mia bella sta diventando stancante. Quando torna lei domenica prossima, posterò i documenti che siamo riusciti ad ottenere fino ad ora. L'assurdità è che al padre non importa nulla del figlio, eppure si fa fatica a mettere nero su bianco questo una volta per tutte. Lui lo dice e lo scrive, ma serve il notaio e poi soprattutto il giudice. Poi i viaggi su e giù per Kiev, e poi tutta la documentazione da fare qui in italia.
Intanto il bambino cresce, sono passati due anni.

Se davvero ci fossero strade più semplici, legalmente parlando, invito tutti a renderle note e chiare, perchè si tratta di bambini che stanno crescendo senza le loro madri! e spesso, senza nemmeno i papà
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