COESIONE FAMILIARE

Ricongiungimento con il figlio o la figlia maggiorenni.
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fidelio1111
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COESIONE FAMILIARE

Messaggio da fidelio1111 »

Salve a tutti.
Avrei una questione da risolvere.
Io sono italiano e sono sposato con una donna ucraina che nel 2012 ha acquisito la cittadinanza italiana.
Abbiamo ottenuto il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dei genitori, per la durata di anni 5.
Ora vorremmo far stabilire in Italia la sorella di ma moglie che ha 37 anni e ha una figlia di 8 anni ed è divorziata e vive in Ucraina.
Abbiamo tentato (invano...ma ne eravamo abbastanza coscienti) la richiesta di visto per ricongiungimento familiare, ritualmente bocciata dall'ambasciata italiana a Kiev.
Vorrei, quindi, tentare la strada della coesione familiare.
L'art. 19 del T.U sull'immigrazione sancisce infatti l'inespelliblità di parenti entro il II grado di CITTADINI ITALIANI (e mia moglie, come detto, è CITTADINA ITALIANA).
Orbene, la mia domanda è questa: se la sorella di mia moglie entra in Italia con un visto Schenge (ad esempio per Ungheria o Slovacchia), posso poi portarla in Questura dichiarando che la stessa e sua figlia convivono con me e mia moglie? Circostanza che, in ogni caso, corrisponderebbe al vero, poichè io ho mezzi economici e disponibilità di alloggio assolutamente sufficienti.
La legge, infatti, prevede che chiunque si trovi in Italia, a qualsiasi titolo, può esercitare il diritto alla coesione familiare.
La locuzione "a qualsiasi titolo" comprende anche chi non è in possesso di visto per l'Italia bensì di visto per un altro paese dell'area Schengen?
In altre parole, nei 90 giorni di durata del visto, chi ne è in possesso, ha liberamente diritto a circolare in tutta l'area Schengen, ivi compresa l'Italia....e questo è fuori dubbio, ma secondo voi, ripeto, tale condizione legittima l'effettiva convivenza di mia cognata con sua sorella (cioè con mia moglie) anche in assenza di visto di ingresso per l'Italia?
Tutto ciò finalizzato a recarsi in Questura e depositare i documenti per esercitare il diritto, costituzionalmente garantito ai cittadini italiani, come mia moglie, all'unità familiare, concretizzandosi nella richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno.
Mi scuso, altresì, se tale argomento è stato già trattato in altri post e se ne ho creato una ingiustificata duplicazione.
Grazie.


Mauro
andbod
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da andbod »

Il diritto in questione e' valido solo per ascendenti e discendenti e non si applica in linea laterale.

Esistono diversi ricorsi in merito, sia per il mancato ottenimento del visto, sia per la mancata applicazione della normativa Europea.

Che io sappia non esiste, allo stato attuale, una sentenza della Cassazione ma solo pareri prevalenti che indicano come non accettabile il ricorso in quanto la normativa Europea non indica in modo chiaro e inequivocabile l'applicazione della Legge anche per i parenti stretti ma non ascendenti o discendenti e quindi la normativa nazionale puo' legittimamente permettere un'esclusione in tal senso.

Attenzione inoltre al fatto di utilizzare un visto di un altro Stato, per diversi motivi :
1) se esiste un rifiuto presso l'Ambasciata Italia, fino a che detto rifiuto non verra' eliminato dal SIS nessuno Stato Shengen potrebbe emettere alcun visto e questo potrebbe precludere ad un visto ottenuto illecitamente presso altro Consolato
2) se il visto non e' rilasciato dal Consolato Italiano ma, ad esempio, dal Consolato Polacco, la persona in questione dovra' soggiornare in Polonia per un periodo superiore rispetto all'Italia (questa regola vale per tutti i Paesi Schengen).

Inoltre, anche per la Coesione, con cittadino extra comunitario maggiore di anni 21 e inferore ad anni 65, va dimostrata non solo la disponibilita' economica, ma anche in modo certo il carico e l'impossibilita' a lavorare nel proprio Paese d'origine (certificato di invalidita' permanente).
fidelio1111
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da fidelio1111 »

Ciao andbod, grazie per la risposta.
La questione relativa ai discendenti mi era già chiara.
Io chiedevo altro e cioè, visto che esiste il divieto di espellibilità per i parenti entro il secondo grado di cittadino italiano, quando si verifica la presenza sul territorio di cittadino extracomunitario parente entro il secondo grado di cittadino italiano, se non in presenza di un visto Schengen o di un visto scaduto?
Quello che mi interessa sapere è: stare in Italia con un visto italiano scaduto, senza aver chiesto il permesso di soggiorno oppure stare in Italia con un visto Schengen ancora in atto e/o scaduto, è o no la stessa ipotesi???
Se la legge dice "a qualsiasi titolo", relativamente alla presenza dello straniero sul territorio italiano, quali potrebbero essere ipotetici titoli?
MA ragioniamo in un altro modo.
Un cittadino italiano ha un fratello all'estero, in uno stato extra UE.
L'ambasciata italiano di quello stato non rilascia visti per turismo...
Il cittadino Italiano vuole vivere insieme al fratello, in Italia, prendendosi cura di lui, sostenendolo economicamente ed ospitandolo sine die presso la propria abitazione.
La legge dice che lo straniero in qualsiasi modo entrato e trovantesi sul territorio italiano può chiedere il permesso per motivi familiari e il cittadino italiano può chiedere di esercitare il suo diritto alla coesione familiare.
Un italiano HA O NO questo diritto?
LA cosa che non capisco è perché nessuno risponda in maniera diretta alle mie domande.
Anche riguardo al visto Schengen.
Io capisco che avendo un visto per l'Ungheria lo straniero dovrebbe soggiornare in Ungheria.....ma come si fa a stabilire da quanto tempo è in Italia......
Solo all'esito di un controllo potrebbe venire fuori la data sul visto di entrata nell'area Schengen.
Altrimenti tutto di pende dalla data della comunicazione di presenza sul territorio italiano.
Quello che chiedo e che vorrei capire bene è perchè esiste l'art. 19 del T.U. sull'immigrazione (quello che appunto sancisce l'inespellibilità dei parenti entro il II grado di cittadino italiano) se "sarebbe" così facile ottenere un visto qualsiasi e poi chieder la coesione familiare?
Sarebbe superfluo....se non sarebbe possibile utilizzarlo per quei soggetti che non sarebbero ricongiungibili a mente della normativa vigente che prevede il ricongiungimento solo per coniuge, figli e genitori...in particolari circostanze.
Ho chiesto un po' in giro e pare sia pacifico che il permesso di soggiorno per coesione familiare lo possono chiedere anche gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
Se questo è vero, a maggior ragione lo potrebbe chiedere uno straniero presente REGOLARMENTE sul territorio nazionale, come ad esempio uno straniero in possesso di visto Schengen.
Ragionando diversamente si arriverebbe all'assurda ipotesi di attendere la scadenza del visto Schengen, facendo di fatto diventare irregolare lo straniero in precedenza regolare, e recarsi in questura per chiedere il permesso di soggiorno.
Attendo delucidazioni al riguardo da chi avesse ulteriori informazioni.
Grazie.
Mauro
andbod
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da andbod »

Non e' per nulla semplice dare una risposta chiara ad una normativa che chiara non e'.

A livello puramente teorico, stanti anche le interpretazioni e le condanne da parte della Corte di Giustizia Europea all'Italia i fratelli di cittadini Italiani potrebbero richiedere un PdS in base all'art. 19 del TU 286 (parenti di max secondo grado conviventi concittadini italiani) oppure un PdS di lunga durata ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007 per familiari conviventi e/o a carico di cittadini italiani.

Dal punto di vista pratico invece e' impossibile avere un visto per ricongiungimento e quindi il PdS di lunga durata ai sensi del DL 30/2007 per via dell'ampia e consolidata giurisprudenza (quest'anno confermata anche dall'Alta Corte) che prevede che qualsiasi cittadino UE, che risiede legalmente in Italia, ha diritto al ricongiungimento del fratello, anche se extracomunitario ma un cittadino Italiano non puó farlo a meno che non risieda in altro Paese UE, visto che il DL 30/2007 recita: "il cittadino UE che non risieda nel suo Paese d'origine", senza indicare chiaramente "il Cittadino Italiano". Pur essendo auspicabile l'intervento della Corte Costituzionale per manifesto difetto di Costituzionalita' di tale limitazione o del Legislatore, ad oggi la situazione e' questa.

Resta quindi solo la strada dell'art. 19 del TU 286, secondo comma lettera c) che pero' e' applicabile solo ed esclusivamente ai parenti entro il secondo grado che siano conviventi. E sul termine "conviventi" che si aprono i problemi relativi all'interpretazione della Legge.

Fino a che la persona in questione non risulta essere "convivente" non e' tutelata dalla Legge e quindi puo' essere colpita da "Decreto di Espulsione", decreto che diventa quindi ostativo al riconoscimento degli stessi diritti di cui all'art. 19 del T.U., secondo comma. Detto in parole povere : il cittadino extracomunitario colpito da "Decreto di Espulsione" non potra' risiedere in Italia, anche se parente entro il secondo grado di cittadino Italiano, fatti salvi i casi di cui al DL 30/2007 che abbiamo gia' trattato ampiamente nel forum.

L'ingresso e/o il soggiorno illegale in Italia (ad esempio il soggiornare in Italia con visto Schengen polacco) sono certamente elementi sufficienti per l'emissione di un "Decreto di Espulsione" per questo ribadisco la massima attenzione o non compiere un illecito, anche in considerazione del fatto che questi visti non prevedono la possibilita' di effettuare un soggiorno, se non di breve durata, in Italia (requisito fondamentale per la convivenza) .

Il cittadino extracomunitario dovra' pertanto entrare in Italia con un visto che consente il soggiorno in detto Paese e quindi un visto, anche di turismo, Italiano, ottenuto con lettera di invito del parente Italiano che comprenda espressa dichiarazione di ospitalita' per non contraddire la Legge.

All'arrivo in Italia andra' fatta la dichiarazione di cessione di fabbricato e la dichiarazione di ospitalita' e mantenimento (anche se non piu' richieste in parte dalla Legge) in modo da "informare" sulla convivenza di fatto e quindi potra' essere richiesto il PdS per famigliare convivente. Ovviamente andranno allegati tutti i documenti che dimostrano la parentela in originale con apostille e successivamente tradotti e legalizzati dall’Ambasciata italiana all’estero.

Ora il problema e' che molte Questure rifiutano l'applicazione dell'art. 19 del T.U. per la mancanza della prova di convivenza dovuta alla mancanza del certificato di residenza e/o stato di famiglia, rendendo il cittadino extracomunitario espellibile o richiedono, come pre-requisito per il PdS il visto di ingresso per ricongiungimento.

Di fatto se vuoi una risposta chiara : sei nelle mani dell'interpretazione della Legge fatte dal Comune e dalla Questura di competenza. E' ovvio che in caso di rifiuto vi potrete rivolgere al Giudice di Pace e/o al TAR e citare la sentenza dell'Alta Corte che prevede la sufficienza della prova orale ma intanto il cittadino extra comunitario dovra' aspettare all'estero l'esito del ricorso.

Se posso dare un consiglio personale : vai in Questura, spiega loro la situazione dicendo che il fratello di tua moglie verra' a trovarvi in Italia per un breve periodo e convivera' con tua moglie e se, a seguito di questa convivenza, visto l'art. 19 del T.U., comma 2 lettera c) concederanno lui il PdS della durata di un anno e, nel caso, se richiedono solo la prova orale, come previsto della Cassazione, o richiedono la dichiarazione di ospitalita' e la lettera di invito o, ancora, altri documenti in modo da essere poi certo come muoverti. Avere con se la stampa delle Leggi e delle Sentenze aiuta molto per far capire che hai una conoscenza dei tuoi diritti e quindi che porterai avanti fino in fondo la tua richiesta.

Puoi anche richiedere in Questura se, visto che entrera' nello spazio Schengen da altro Paese e intende fermarsi in detto Paese per un periodo superiore alla durata della convivenza in Italia per loro questo visto risulta essere comunque valido o meno. Quasi certamente pero' se il fratello di tua moglie ha gia' un rifiuto dal Consolato Italiano nessun altro Paese Schengen rilascera' lui un visto. I rifiuti vengono iscritti nel VIS e solo il Consolato che ha inserito il rifiuto puo' rimuoverlo. Un rifiuto non rimosso nel VIS e' condizione ostativa al rilascio di visto Schengen Uniforme.

Tutto cio' premesso ricordo anche che, per ottenere il permesso di soggiorno, sara' tua moglie e non tu a dover dimostrare di avere tutti i requisiti previsti dalla Legge in quanto solo lei e' parente di secondo grado.
fidelio1111
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da fidelio1111 »

Ciao andbod, grazie per l'ulteriore risposta.

Comincio dalla fine.

Laddove tu dici che dovrà essere mia moglie a dimostrare di avere i requisiti dici una cosa vera a metà.

Mia moglie, infatti, è a mio carico e, pertanto, a lei basterà dire che è a carico mio e di conseguenza anche la sorella sarà a carico mio, così come abbiamo già fatto per i genitori (inviando loro per 6 mesi 250 euro al mese con money gram).

Stessa cosa abbiamo fatto per la sorella: cioè io, ogni mese, per 8 mesi, ho inviato (e continuerò ad inviare) 300 euro al mese a mia cognata, per dimostrare che anche lei è a mio carico.

Mia cognata è già stata in Italia con visto Schengen di altro stato ed è rimasta qui per circa 3 settimane, senza dichiarazione di presenza e senza soggiornare nemmeno un giorno nello stato Schengen che le aveva rilasciato il visto.

E non c'è stato alcun problema anche perchè, ripeto, se ad esempio mia cognata entra in Italia con un visto per l'Ungheria in data 10 agosto, arriva in ITalia in data 11 agosto, rimane qui e viene fermata dai CArabinieri il 20 agosto, io le farò dichiarare che è entrata in ITalia in data 19 Agosto!!!!

Sul passaporto ci sarà solo il timbro di entrata in Ungheria....quindi....come faranno i Carabinieri a dimostrare che lei è in Italia dall' 11 Agosto e non dal 19???

Detto questo avevo già pensato di andare in Questura e chiedere delucidazioni.

In ogni caso credo che un cittadino italiano abbia tutto il diritto di convivere con chiunque voglia, primo fra tutti un suo prossimo congiunto come una sorella!

Io penso anche di andare più in alto e, in caso di problemi in Questura, scrivere direttamente al ministro oppure chiedere udienza presso di lui, tramite le segreterie politiche.

E' inaccettabile che un cittadino italiano non possa liberamente scegliere di convivere con sua sorella, non lo posso accettare.

Ci sarebbe poi il problema della figlia minore di mia sorella che, in quanto tale, cioè minore, è assolutamente inespellibile dal territorio italiano, e di questo non mi preoccupo più di tanto.

Comunque domani o al massimo dopodomani, vado in Questura e chiedo, poi ti faccio sapere.

Io, insisto però, a chiedere a qualcuno se ha già avuto una esperienza in concreto di questo genere, non voglio solo discorsi teorici, seppur assolutamente validi.

Io chiedo esperienze personali.

Perchè la pratica supera sempre e comunque la teoria.

A presto e grazie ancora.
Mauro
andbod
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da andbod »

Purtroppo per il discorso del carico nuovamente esiste ampia giurisprudenza che dice che il carico deve essere dimostrato con il parente con il quale si richiede la coesione e/o il ricongiungimento. Cambiano pero' i gradi di parentela e quindi se una suocera puo' tranquillamente essere a carico tuo e fare con te il ricongiungimento anche se tua moglie non fosse Italiana ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/2007, cosi non e' per la sorella di cittadino Italiano che non e' parente di secondo grado del congiunto del cittadino Italiano.

La Legge prevede in modo chiaro che il cittadino extracomunitario sia a carico di suo parente fino al secondo grado e non che sia a carico di suo parente fino al secondo grado o un terzo di cui lo stesso e' a sua volta a carico o del nucleo famigliare.

Questo e' un punto su cui ho avuto esperienza diretta da parte di un'amica, cittadina Ucraina, che ha fatto la richiesta di ricongiungimento con la madre mostrando il carico delle ricevute del convivente della madre che pero' non risulta essere suo padre naturale. La domanda e' stata rifiutata per mancanza dei presupposti.

Il problema e' stato risolto rifacendo fare tutte le ricevute alla madre.

Anche qui in realta' parliamo del "sesso degli angeli" in quanto la normativa non scrive da nessuna parte che vada dimostrato il carico in modo materiale per cui dovrebbe essere sufficiente autocertificazione da parte del cittadino Italiano. Ogni Questura pero' fa a modo suo.

Purtroppo sul fatto che tua cognata sia entrata in Italia con visto Schengen un conto e' che tu non abbia avuto problemi, un conto e' che non abbiate infranto una discreta quantita' di Leggi, alcune di carattere penale. Ti faccio solo notare che, se con quel visto, fosse entrata direttamente in Italia, sarebbe stata, con ogni probabilita', espulsa immediatamente (a meno di non avere la "fortuna" di trovare un agente di frontiera che per quel giorno ha deciso di compiere anche lui un reato). E' un punto ampiamente discusso nel forum con tutti i riferimenti di Legge e di regolamenti UE.

In maniera molto stringata, dando per buone le date e le circostanze che inidichi : la cognata, se non ha soggiornato nel Paese in cui ha richiesto il visto, ha purtroppo compiuto una serie di reati : al momento dell'ingresso in Italia avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione di presenza entro i termini di Legge, non facendolo ha compiuto il reato di immigrazione clandestina a mio avviso aggravato dal fatto che il visto e' stato chiaramente richiesto al fine di compiere un reato, tu avresti dovuto informare le Autorita' della cessione del fabbricato al momento dell'arrivo (questo e' il problema minore tra tutti), avresti dovuto informare le Autorita' di essere a conoscenza di un reato, hai favoreggiato l'immigrazione clandestina e, consigliando di dichiarare il falso alla Pubblica Autorita', ti rendi complice di un ulteriore reato che, mi auguro onestamente che, viste le notizie riportate, non compierete.

Gli Italiani hanno i diritti e i doveri che vengono loro assegnati dalla Legge del Paese in cui vivono e risiedono (lo so che e' una dizione "parziale" ma passatemela altrimenti facciamo un trattato di Legge). Concordo assolutamente che sia ingiusto ma, mal comune mezzo gaudio, ci sono Paesi in cui si sta molto peggio : ad esempio io (oggi per fortuna sono cambiate le Leggi) per i primi due anni non ho potuto convivere con mia moglie in Ucraina perche' non permesso dalla Legge locale.

Questa dei fratelli e delle sorelle e' peraltro una cosa ben piu' complicata perche' non parliamo di diritti acquisiti per nascita ma di diritti acquisiti a seguito di un atto amministrativo che ha concesso la cittadinanza. E' differente, agli occhi del Legislatore, nascere Italiani o diventarlo (e in questo e' coerente l'intera Legislazione Europea).

Anche per il minore temo che tu stia interpretando in modo non corretto e/o parziale la normativa : l'inespellibilita' di un minore va infatti inserita nel ben piu' complesso quadro della situazione famigliare per cui e' inespellibile il minore che viaggia con entrambe i propri genitori. A rigor di Legge (e di buon senso) la situazone del minore seguira' quella dei genitori naturali. Qui pero' entriamo veramente in un discorso di complessita' di diritto internazionale che non si puo' affrontare in due righe in un forum : se, ad esempio, la madre non avesse il consenso del padre naturale all'espatrio, cosa succederebbe ? Come questa dichiarazione di consenso deve essere fatta e autenticata da chi ? In caso di madre singole, perche' e' single e come lo dimostra ? Capirai che per ogni singolo Paese del mondo le norme locali sono diverse ed estremamente complesse.

Quelli che ti ho indicato non sono soltanto le Leggi ma le esperienze personali di cittadini Ucraini che, pur essendo entrati legalmente in Italia, hanno avuto i problemi che ti ho indicato e che hanno dovuto lottare non poco per avere i propri diritti riconosciuti. Alcuni ci sono riusciti, altri no. Il punto focale e' la Questura di competenza e, in caso di problemi, la volonta' di arrivare fino in fondo sapendo che ci saranno spese legali non indifferenti da sostenere.

Quasi certamente partendo da una situazione di illegalita' in Questura non saranno molto ben disposti. Considera inoltre che i Carabinieri non devono dimostrare assolutamente nulla: e' il cittadino extracomunitario che deve dimostrare di aver risieduto in Ungheria per un periodo maggiore rispetto all'Italia e le potra' fare esclusivamente per mezzo di prova documentale che non vedo come potrebbe produrre.

Ti invito infine a notare che questo e' un forum pubblico dove non vengono in nessun modo e per nessun motivo tollerati i reati o l'invito a compiere dei reati cosa che, stante il tuo post, e' avvenuta.
fidelio1111
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da fidelio1111 »

Ciao andbod, grazie per l'ennesima tua risposta.

Devo, però, notare un pizzico di ostracismo che, a dire il vero, gradisco davvero poco.

Tu, secondo il mio punto di vista, parli troppo facilmente di REATI ascrivendoli ancor più facilmente a persone che, ad oggi, ancora non hanno commesso alcunchè.

Ti invito, pertanto, a fare molta attenzione a quello che scrivi, poichè ci tengo a ricordarti che qui in questo forum pubblico, stiamo solo parlando in TEORIA e tutto quello che viene scritto, prima di tutto ancora non è avvenuto, e poi non è sicuro che avvenga.

Perciò davvero non capisco come tu, invece di cercare di dare un aiuto, ti preoccupi soltanto di evidenziare l'eventuale aspetto penale di alcuni comportamenti ancora non posti in essere da nessuno.

Fatta questa breve premessa di carattere morale, ti evidenzio che tra le tante cose che hai scritto, hai mescolato un po' di tutto.

Mia cognata ha il permesso del marito all'espatrio della figlia minore.

Ho fatto il ricongiungimento con i miei suoceri dimostrando di averli IO a carico e MAI mia moglie (tra l'altro cittadina italiana).

Non c'è bisogno di alcuna cessione di fabbricato in quanto la persona da ricongiungere dimora presso la mia abitazione.

La Cassazione, forse non ne sei a conoscenza, ha praticamente equiparato i concetti di nazionalità e cittadinanza, in altre parole non rileva a nessun fine se uno è cittadino italiano per nascita o per acquisto in sede amministrativa.

Alcune questure italiane (e non ne faccio espressa menzione per tutelare, invece di attaccare, la fonte) hanno concesso il permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno ad un parente entro il secondo grado della moglie straniera di un cittadino italiano, entrata in Italia con visto per la Polonia.

In quel caso era italiano solo il marito e il proprio figlio.

Nel mio caso, ti ricordo, siamo entrambi italiani, sia io che mia moglie.

Per quanto concerne i minori forse ti sfugge che esiste il concetto di inespellibilità assoluta per quanto concerne i minori di anni 18 a qualsiasi titolo entrati in Italia e a qualsiasi titolo invi soggiornanti.

Mi dispiace che l'unica tua preoccupazione sia stata quella di mettermi in guardia dal compiere reati (tra l'altro, ripeto, fatti mai posti in essere ma solo affrontati a titolo accademico), e non di cercare di darmi una mano, che poi è la finalità di questo forum pubblico.

Ritengo, inoltre che tu ti sbagli di grosso in ordine ai visti Schengen.

Infatti se io vengo dall'Ucraina con un visto, ad esempio, per l'Ungheria e voglio recarmi anche in Portogallo e voglio farlo in autostop, nessuno mi può impedire di soggiornare in tutti gli stati Schengen che devo attraversare, ivi compresa l'Italia.

E se volessi farlo in bicicletta e soggiornare in una tenda?

Quale prova documentale dovrei esibire alle forze dell'ordine?

Tu, sinceramente, riscontri qualche reato in questa mia ricostruzione?

Non credo proprio.

In ogni caso ti ringrazio per i tuoi interventi, anche se, devo ammettere, poco hanno aggiunto alle mie conoscenze.

Per quanto riguarda i potenziali reati, visto che questo è un forum pubblico, posso garantirti che nessuna delle attività da me descritte verrà posta in essere, per buona pace di tutti.....

Oggi vado in Questura e sentiamo i TUTORI DELLA LEGGE cosa mi dicono.

Commetto reato dicendo che sulla materia mi sono reso conto che nessuno ne sa niente???

Ciao.
Mauro
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da Forrest Gump »

Fidelio, siamo qui per discutere, scambiarci le esperienze e fornire, quando richiesti, pareri A TITOLO GRATUITO.

Ci può anche stare che puoi esserti sentito offeso, ma ricambiare con polemica o satira chi cerca, ribadisco GRATUITAMENTE, di aiutarti, non mi sembra corretto.
A prescindere dalla utilità o meno delle risposte che ti sono state date e che tu hai voluto sottolineare.

ESEMPIO: a volte gli esempi aiutano molto a capire il concetto.
Se chiedo per strada ad un passante dove si trova il benzinaio e lui mi risponde, senza fornirmi ulteriori indicazioni oltre a quelle già in mio possesso, non replicherò stizzito: "non mi sei stato utile per niente!".

Io normalmente neanche guardo la sezione visti perchè sono allergico alla burocrazia ed ho risolto anni fà facendo prendere la cittadinanza italiana a mia moglie, quindi so poco ed ho dimenticato in fretta tutto.
Ma credi che Andbod ti abbia detto una cosa, mentre ne pensava un'altra, solo per ostacolare il tuo cammino?

Non entro nel merito - ho già spiegato il motivo - ma evidentemente lui pensa che tu abbia infranto delle leggi (amministrative, penali o quello che sono) o avevi intenzione di farlo.
Mentre tu sei convinto che quei comportamenti non erano contrari a nessuna disposizione normativa e/o per giunta non sono mai stati posti in essere.

Se chiediamo dei pareri, dobbiamo accettare le risposte, a prescindere dal fatto di condividerle o no.
Le polemiche, provocazioni e la satira lasciamocele a casa.
"L'uomo saggio aspetta il momento giusto, il pazzo lo anticipa, l'imbecille lo lascia passare". (tratto dal film "Mai arrendersi")
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Re: COESIONE FAMILIARE

Messaggio da Ciorni.voran »

Aggiungo che questo è un forum e non un sito istituzionale dove si deve obbligatoriamente prestare soccorso alle persone che devono risolvere i loro problemi personali.Se poi si può fornire un contributo siamo ben lieti di farlo ma nessuno deve sentirsi in obbligo in tal senso e tale obbligo non esiste.Ognuno presta le sue conoscenze a questo scopo...che possono essere giuste o sbagliate e vanno comunque sempre verificate.Ovviamente chi scrive ritiene che quello che scrive sia corretto.Sta agli altri fare le proprie valutazioni personali.

Qui nessuno può pretendere niente altrimenti ci si rivolge nelle sedi opportune o all' Ufficio Immigrazione,dove ritiene meglio.
Il Mondo alla rovescia, quello del male, della follia distruttiva e dell’assurdo è difeso e costruito da un esercito di “medici pietosi”, di anime belle allo specchio, di persone che vanno dove le porta il cuore avendo lasciato la testa a casa.
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