RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Ricongiungimento con il figlio o la figlia maggiorenni.
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RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andrey »

NON SO' SE HO CAPITO BENE....
MA LEGGETE UN PO' QUA:

Cittadini UE. Ingressi più semplici per i familiari extracomunitari

Martedì 24 Settembre 2013 10:00

Abolito l'obbligo del rilascio del visto nazionale per i familiari dei cittadini comunitari. Istruzioni operative.

24 settembre 2013 - Con il messaggio n. 400/A/2013/12.337, il Ministero degli Esteri ha chiarito le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 30/2007 che norma l’ingresso e soggiorno dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Questa normativa si applica anche ai familiari dei cittadini italiani.

La novità più importante è l’eliminazione del visto nazionale come condizione per l’ingresso in Italia. Infatti, i familiari dei cittadini comunitari che si ricongiungono ovvero che entrano al seguito di questi ultimi, non hanno più l’obbligo di richiedere un visto nazionale di tipo D per lungo soggiorno (cioè per soggiorni superiori a 90 giorni) utile per l’ingresso in Italia, per il rilascio della carta di soggiorno e per l’iscrizione anagrafica.

Il visto, quindi, viene rilasciato solo ai cittadini extracomunitari che, per la nazionalità di appartenenza, sono soggetti alla richiesta di un visto turistico C di breve soggiorno (cioè inferiori a 90 giorni) per poter attraversare le frontiere UE. La domanda deve essere presentata alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana all’estero, allegando la documentazione che certifica il legame di parentela con il cittadino comunitario. Il visto rilasciato, a titolo gratuito come previsto già dal D.Lgs. 30/2007, ha ingressi multipli e una validità massima di 90 giorni da usufruire nell’arco di 6 mesi.

I cittadini non comunitari che non hanno bisogno del visto, i cosiddetti “visa waiver”, possono fare tranquillamente ingresso nel territorio italiano senza richiedere un visto turistico in quanto appartengono ai Paesi che aderiscono al programma di esenzione di visto d'ingresso per brevi soggiorni.

Dopo l’ingresso in Italia, i familiari extraUE devono recarsi direttamente alla Questura della città di dimora per presentare la richiesta della carta di soggiorno. L’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni di familiare a carico o del vincolo registrato in un altro Stato rimangono esclusivamente alle amministrazioni competenti nel territorio italiano.

Si rammenta che la normativa intende per familiare il coniuge o il partner che abbia un documento che certifica il legame di parentela con il cittadino comunitario; i figli sotto i 21 anni o a carico, anche se sono solo del coniuge/partner; i genitori a carico (sia del cittadino UE che quelli del coniuge/partner); ogni altro familiare solo se risulta a carico o convive già nel paese di provenienza con il cittadino comunitario, anche nel caso in cui il familiare abbia gravi motivi di salute ed è assistito personalmente dal cittadino UE.

Il visto tipo D per motivi familiari è rilasciato, dunque, esclusivamente ai familiari stranieri che si ricongiungono con i cittadini stranieri residenti in Italia, in presenza del nulla osta al ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 286/98.


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Re: GRANDE RIVOLUZIONE SUI FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andrey »

testo del messaggio

Abrogazione dell'obbligo di visto nazionale (tipo d) per -
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DGIT - Ufficio VI - Centro Visti

Oggetto: Abrogazione dell'obbligo di visto nazionale (tipo d) per "motivi familiari" a favore dei familiari di cittadini UE di cui all' art. 2 comma 1 lettera b) del d. lgs. 30/2007 , finora in uso ai fini di soggiorni di lunga durata (oltre i 90 giorni). Importanti novità operative.

Sintesi: Eliminazione del visto nazionale quale condizione per l'ingresso in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Di conseguenza, gli uffici Visti non dovranno più rilasciare visti d'ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE. Verificato il vincolo di parentela/coniugio con cittadino UE, si potrà rilasciare un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Istruzione operative.

Sentito al riguardo il Ministero deIl'Interno, si rende opportuno dare applicazione alle modiflche introdotte con Decreto Iegge 89/2011 , convertito con Legge n. 129/11 , in materia di Iibera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e Ioro familiari, finalizzate al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea ( 2004/38/CE ) nell'ordinamento nazionale. Nell'invitare ad una accurata lettura delle disposizioni, si evidenziano di seguito le modifiche di maggior rilievo introdotte nel decreto legislativo n. 30/2007 (che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva menzionata), e che hanno rilevanza con Ie procedure e le istruzioni sin'ora in vigore per codesti Uffici Visti.

1. E' stato soppresso il richiamo all'obbIigo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi ( articolo 6, comma 2 ); ai fini dell'iscrizione anagraflca per i familiari del cittadino UE ( articolo 9, comma 5, Iettera a ); nonché ai finl del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i famlliari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ( articolo 10, comma 3, lettere a) e b) . Si osserva che già nelle Linee guida fornite nel luglio 2009 Ia Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di soggiorno prescinde dai requisiti del soggiorno Iegale, in uno Stato membro, del familiare straniero del cittadino deII'Unione e, di conseguenza, dal possesso da parte del citato straniero di un visto d'ingresso.

2. La principale innovazione intervenuta é quindi la rimozione dei visto quale condizione per l'ingresso e il soggiorno in Itaiia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Di conseguenza, codesti Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D) per motivi famiiiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri, famiiiari di cittadini UE, come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 30/2007 , che accompagnano o raggiungono il cittadino UE, vale a dire:
a) al coniuge;
b) al partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata suila base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello State membro ospitante equlpari l'unione registrata al rnatrimonio e nel rispetto delle condlzioni previste dalla pertinente Iegislazione dello State membro ospitante);
c) ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) agli ascendenti diretti a carico e a quelli del conluge o partner di cui alla lettera b).
A favore degli stessi, verificato il vincolo di parentela/coniugio con ii cittadino UE, potrà invece essere rilasciato un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. II possesso di un visto tipo C continua infatti ad essere comunque necessarlo per l'attraversamento delle frontiere della UE per tutti gli stranieri soggetti a visto al sensi del Reg. CE 539/2001 (Elenco dei paesi terzi i cui clttadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere).
I visti a favore della predetta categoria di familiari UE sono rilasciati gratuitamente ( art. 5 D. Lgs 30/2007 ).

3. Restano invariate le disposizioni vigenti e le istruzioni in materia di agevolazioni per il rilascio di visti Schengen a favore delle persone definite dall' art. 3 comma 2 del predetto D. Lgs. 30/2007 ; per tali stranieri lo Stato membro ospitante "agevola" l'ingresso ed il soggiorno. Lo stesso articolo prevede che Io Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rlfiuto del loro ingresso o soggiorno.

4. Per utilità di codesti Uffici e per connessione di argomento, si richiama il "considerando" delle Direttlva UE, la Comunicazione della Commissione COM (2009) 313, e in materia di visti brevi il Reg. 810/2009 (codice visti), in particolare gli articoli 1 e 24, e le indicazioni sui familiari di cittadini UE fornite nella paite III del Manuale pratico per Ia trattazione delle domande di visto.
Si osserva altresi che il Iegislatore, nel recepimento della norrnativa comunitaria nel quadro nazionale, ha esteso espressamente i benefici e l'appiicabilità della stessa anche ai familiari dl cittadini italiani, aventi la cittadinanza di uno Stato terzo ( art. 23 D.Lgs 30/2007 ).

5. Ci attendiamo che I'applicazione di tali disposizioni, oltre a rispettare Io spirito della direttiva e facilitare Ia libera circolazione dei soggetti destinatari della dlrettiva stessa, possa ridurre anche i carichi di lavoro di codesti Uffici Visti: che non dovranno più trattare alcuna pratica di visto nazionale per quei familiari UE, la cui nazionalià risulta non soggetta a visto ai fini delI'attraversamento delle frontiere. Costoro potranno quindi recarsi direttamente in Italia ed avanzare un'eventuale richiesta di Iungo soggiorno (oltre i 90 giorni) direttarnente alle Questure e ai Comuni, titolati a valutare Ia sussistenza delle condizioni e dei requisti norrnativi, relativamente al soggiorno e all'iscrizione anagrafica.
Le novità introdotte diminuiranno il carico di lavoro di cociesti Uffici anche riguardo aII'esame delle pratiche di visti verso quei familiari UE, la cui nazionalità risulti soggetta a visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere, a favore dei quali verrà d'ora in avanti riiasciato un visto solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere di cui al precedente par. 2.
Verrà quindi rneno per queste categorie di utenze la disamina, in particolare, della questione dei "carico familiare" e delle "unioni registrate in un altro Stato", annose questioni che hanno reso sempre difficoltosa I'attività di codeste Sedi e che ora, per il riiascio di un visto di tipo C per turismo, non rivestono più particotare rilevanza, essendo demandate alle competenti amministrazioni in territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per ii diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE in argomento.

6. Resta ovviamente inteso che, anche ai fini del rilascio di un visto di breve durata (tipo C), lo straniero dovrà comunque documentare Ia sussistenza dellle condizioni e requisiti per fruire e/o godere dellle favorevoli disposizioni o agevolazioni riservate al familiare del cittadino UE di cui alla direttiva 2004/38/CE , ovvero del D. lgs. 30/2007 .
Infine appare utile far presente che, anche in assenza di elementi che riconducano i richiederati nelle categorie previste dai paragrafi 2 e 3 delI' articoIo 2 del Decreto 30/2007 , le domande di visto potranno essere in ogni caso trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come se fossero ordinarie richieste di visto per turismo.

7. Per opportuna informazione di codesti Ufflci Visti, anche ai fini di adeguare le informazioni verso l'utenza interessata, si informa che il familiare del cittadino delI'Unione, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere direttarnente alla Questura competente la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino deIl'Unione", presentando ta documentazione prevista daIl' art. 10 del D. Lgs. 30/2007 ed adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.

8. Questo Centro Visti provvederà a breve ad aggiornare il data base visti del sito ministeriale; verrà altresi inserito un warning al programme L-VIS per una migliore gestione dei visti tipo D per motivi famlliari che continueranno, d'ora in avanti, ad essere previsti e rilasciati esclusivamente solo a favore di stranieri che si ricongiungono con cittadini stranieri residenti in Italia, ai sensi dell' art. 29 del T.U. e in presenza del prescritto nulla osta telematico nelI'appIlcativo SUI della RMV/L-Vis.

Il presente messaggio modifica/integra le istruzioni agli specifici argomenti dei messaggi ministeriali in riferimento, e quelle contenute nella circolare 14/2001 in materia di visti di ingresso, parte II, "VISTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE".

Il messaggio sarà inserito e consultabile on-line nella raccolta dei messaggi ministeriali, parte integrante della guida pratica per gli uffici visti, di cui al messaggio n. 306/225217 del 25 giugno 2008, nella sezione n. 6 "Biblioteca", (messaggi e comunicazioni), visti d'ingresso "Motivi Familiari".



qualcuno mi dica che ho capito bene....
solo visto di ingresso per passare le frontiere
poi eventualmente se uno vuole coesione in questura

vediamo come si applichera' la raccomandazione sopra nerettata:
Ci attendiamo che I'applicazione di tali disposizioni, oltre a rispettare Io spirito della direttiva e facilitare Ia libera circolazione dei soggetti destinatari della dlrettiva stessa, possa ridurre anche i carichi di lavoro di codesti Uffici Visti: che non dovranno più trattare alcuna pratica di visto nazionale per quei familiari
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da Ciorni.voran »

Pare di si...però mi è oscuro quali siano i vantaggi tra ricevere un visto nazionale D o uno C per turismo.

forse c'è un alleggerimento nel carico di lavoro delle amministrazioni ma per il cittadino non vedo nessuna differenza sostanziale.

6. Resta ovviamente inteso che, anche ai fini del rilascio di un visto di breve durata (tipo C), lo straniero dovrà comunque documentare Ia sussistenza dellle condizioni e requisiti per fruire e/o godere dellle favorevoli disposizioni o agevolazioni riservate al familiare del cittadino UE di cui alla direttiva 2004/38/CE , ovvero del D. lgs. 30/2007 .

E' un gioco semantico.In pratica vogliono alleggerire il carico di lavoro di gente che guadagna un sacco di soldi e lavora anche poco,visto che gran parte della attività di rilascio dei visti è affidata in outsourcing.
Il Mondo alla rovescia, quello del male, della follia distruttiva e dell’assurdo è difeso e costruito da un esercito di “medici pietosi”, di anime belle allo specchio, di persone che vanno dove le porta il cuore avendo lasciato la testa a casa.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andrey »

per deformazione
prima di cantare vittoria sono molto prudente o forse scaramantico
cosi' ho fatto anche se ho gioito
per il visto senza dover dimostrare mezzi di sussistenza per la suocera di Vittorio
e il visto di 5 anni di pcamilla
per me novita' assolute e applicazione del dls 30/2007 e nel secondo accordo UE Ucraina

ecco come ho sintetizzato questa info
rilascio di visto C con la sola dimostrazione di essere
a) coniuge;
b) partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata suila base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello State membro ospitante equlpari l'unione registrata al rnatrimonio e nel rispetto delle condlzioni previste dalla pertinente Iegislazione dello State membro ospitante);
c) discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) ascendenti diretti a carico e a quelli del conluge o partner di cui alla lettera b).

passaporto valido domanda di visto e poco piu'

quando sono in Italia se decidono di ricongiungersi
questura e domanda di cds di 5 anni dls 30/2007
ma non aspettare chissa' quanto in Ucraina magari con una urgenza in corso

restano solo qualche controllo in piu' come previsto dall'art 3 dls 30/2007
per gli altri familiari il cui diniego di visto dovra' essere motivato per scritto

la raccomandazione di applicazione non mi sembra casuale

dove sta' scritto che per i miei suoceri devo portare documenti extra al fatto che gli invio denaro
e sono per questo a mio carico e ho deciso di ricongiungermi a loro

per i figli anche sotto 21 anni non devo dimostrare redditi nn previsti ne che sono a carico
dopo i 21 solo che sono a mio carico

i redditi per la moglie ](*,)
qualche questura pretendeva che nonostante il matrimonio fosse gia' celebrato la moglie
per avere la cds dovesse tornare di nuovo in ucraina [-o<
perche' aveva visto turistico o scaduto
devo continuare???

non so' come sara' applicata ma finalmente i miei familairi sono/sarebbero veramente miei familiari

poi rimangono ancora le motivazioni anche da parte mia di dove potrebbero intralciare ancora i nostri parenti

ora le ambasciate e questure hanno a volte un loro modo di interpretare la legge

MA PER ME
lo straniero dovrà comunque documentare Ia sussistenza dellle condizioni e requisiti per fruire e/o godere dellle favorevoli disposizioni o agevolazioni riservate al familiare del cittadino UE di cui alla direttiva 2004/38/CE , ovvero del D. lgs. 30/2007 .

E' SOLO IL CERTIFICATO DI PARENTELA NASCITA O ALTRO
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andbod »

Purtroppo non vedo grandi novità, almeno qui in Ucraina, dove il DL 30/2007 (a differenza di altre rappresentanze Consolari) viene da tempo considerato applicabile.

L'unico vantaggio teorico che vedo è relativo alla documentazione da presentare ma anche qui pare che recentemente il Consolato Italiano in Ucraino si fosse già adeguato (ve ne darò conferma a giorni quando farò il nuovo visto turistico per mia moglie).

La differenza vera è per quei paesi in regime visa-free dove non andrà più richiesto il visto di tipo D e lato Questura dove finalmente le norme dovrebbero essere diventate chiare.

Trovo grave la mancanza di indicazione specifica che per i parenti stretti di cittadino UE non solo va rilasciato un visto multiplo per 90 giorni ogni 6 mesi ma con finestra temporale di 1 anno per tutti i Paesi e di 5 anni per i Paesi per i quali vige un accordo di facilitazione, cosa che avrebbe reso chiare le regole da applicare.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da Luca »

Le novità sono in realtà sensibili e ci allineano agli altri Paesi UE.
Il d.lgs 30/2007 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva Comunitaria Dir. 2004/38/CE.
La normativa italiana è stata, nella sua pur breve vita, oggetto di diverse manipolazioni.
Da ultimo con il D.L. n. 89/2011, convertito con legge n. 129/2011 il nostro legislatore ha dato finalmennte piena e completa attuazione alla suddetta Direttiva, nonchè alla Direttiva Rimpatri.

In buona sostanza dal testo del d.lgs 30/2007 è stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi (art. 6, comma 2); ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino UE (art. 9, comma 5, lett. a); nonché ai fini del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10, comma 3, lett. a) e b).

Tale modifica comporta un'importante novità per i familiare extracomunitari dei cittadini UE, individuati dall'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo.
Ove, infatti, tali familiari intendano accompagnare il cittadino dell'unione o ricongiungersi ad esso ai fini di un soggiorno superiore ai 90 giorni non dovranno più chiedere nessun visto.
Una volta giunti in Italia avrano, però, l'obbligo di recarsi presso le Questure competenti e richiedere la Carta di Soggiorno (art. 10 d.lgs. 30/2007).
Un esempio chiarirà meglio il tutto.

Se Tizio cittadino italiano, contrae matrimonio con Caia (matrimonio registrato in Ambasciata) e quest'ultima decide di trasferirsi in Italia (per più di 90 gg.) dovrà solo imbarcarsi sull'aereo con il proprio passaporto; non dovrà cioè più richiedere il visto per familiare al seguito o per ricongiungimento familiare.

Come detto, Caia avrà l'obbligo di recarsi in questura e chiedere la Carta di Soggiorno.
Altra novità è relativa ai familiari extra UE sempre individuati dall'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo, che vorranno venire in Italia per un periodo inferiore ai 90 gg.

Questi ultimo dovranno richiedere un visto di tipo C, ma tale richiesta sarà una semplice formalità dal momento che il richiedente dovrà solamente documentare l'esistenza delle condizioni previste per l'applicazione del d.lgs. 30/2007, dunque, l'esistenza del rapporto di parentela di cui all'art. 2, comma 1.

Per quel che riguarda i soggetti individuati dall'art. 3, comma 2 del pluricitato decreto (ad es. i genitori del coniuge extracomunitario), la normativa resta invariata, con la precisazione, però, che è lo stesso articolo a prevedere che lo Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Saluti.
Luca
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andrey »

Luca ha scritto: Per quel che riguarda i soggetti individuati dall'art. 3, comma 2 del pluricitato decreto (ad es. i genitori del coniuge extracomunitario), la normativa resta invariata, con la precisazione, però, che è lo stesso articolo a prevedere che lo Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Saluti.
Luca
vedo solo ora e leggero' con attenzione le vostre riflessioni
perche'voglio capire bene

per luca i suoceri o genitori del coniuge sono all'art 2 ascendenti a carico

Art. 3.
Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da Luca »

Giusta la precisazione di andrey.
Mi scuso per l'inesattezza.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andbod »

Luca ha scritto: Se Tizio cittadino italiano, contrae matrimonio con Caia (matrimonio registrato in Ambasciata) e quest'ultima decide di trasferirsi in Italia (per più di 90 gg.) dovrà solo imbarcarsi sull'aereo con il proprio passaporto; non dovrà cioè più richiedere il visto per familiare al seguito o per ricongiungimento familiare.
Temo che purtroppo non sia cosi, nel senso che il testo dice espressamente che la disposizione è valida solo ed esclusivamente per i Paesi che sono soggetti al visto D, ossia quelli che hanno un regime visa-free nei confronti dello Spazio Schengen. Per tutti i cittadini provenienti da quei Paesi soggetti a visto, andrà richiesto un visto C solo al fine di attraversamento delle frontiere.

Per la verità esiste un regolamento UE che prevede, in caso di motivata urgenza, che sia possibile attraversare le frontiere senza visto e con solo i documeti che provano la parentela ma è attualmente inapplicato.
Luca ha scritto: Questi ultimo dovranno richiedere un visto di tipo C, ma tale richiesta sarà una semplice formalità dal momento che il richiedente dovrà solamente documentare l'esistenza delle condizioni previste per l'applicazione del d.lgs. 30/2007, dunque, l'esistenza del rapporto di parentela di cui all'art. 2, comma 1.
Questa sarebbe una bella novità ma temo che nei fatti continueranno ad essere richiesti anche il titolo di viaggio, la lettera di invito (per conferma la disponbilità di alloggio) e l'assicurazione sanitaria in quanto previsti da altre disposizioni vigenti in materia di visti che la circolare in oggetto non pare andare a toccare.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da Luca »

Cito letteralmente dalla circolare indicata da andrey: "Questo Centro Visti provvederà a breve ad aggiornare il data base visti del sito ministeriale; verrà altresi inserito un warning al programme L-VIS per una migliore gestione dei visti tipo D per motivi familiari che continueranno, d'ora in avanti, ad essere previsti e rilasciati esclusivamente solo a favore di stranieri che si ricongiungono con cittadini stranieri residenti in Italia, ai sensi dell' art. 29 del Testo unico e in presenza del prescritto nulla osta telematico nell'applicativo SUI della RMV/L-Vis"

Ribadisco che ad essere stata modififata è una normativa nazionale, che si applica indistintamente a tutti i cittadibi extracomunitari.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andrey »

ora mi e' chiaro cio' che postavo quanto trova sul sito del VAC ma che non mi tornava
sulle esperienze precedenti pratiche di ricongiungimento

COMUNICAZIONE CONCERNENTE IL RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE CON CITTADINI UE

L'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Kiev ha informato il Centro Visti VMS che e' stato abrogato l'obbligo del visto nazionale tipo D per motivi famigliari di cittadini UE indicati nell'art.2 comma 1, lettera B del DL 30/2007.
Pertanto le suddette categorie potranno richiedere il rilascio del visto di breve durata fino a 90 giorni tipo C Multiplo. Sara' a cura del famigliare del cittadino UE per i soggiorni superiori ai 3 mesi di fare richiesta alle Questure di competenza della carta di soggiorno, presentando la documentazione prevista dall'art.10 del DL 2007 ed adempiere le formalita' amministrative d'iscrizione anagrafica presso il Comune.


andbod avevamo gia' discusso su cio' che la legge dice
e cio' che i consolati/questure fanno.

parlo sempre a livello terorico ma interpreto il messaggio
ricordo sempre il disperato appello del ministero esteri(MAE)
....Ci attendiamo che I'applicazione di tali disposizioni, oltre a rispettare Io spirito della direttiva e facilitare Ia libera circolazione dei soggetti destinatari della dlrettiva stessa, possa ridurre anche i carichi di lavoro di codesti Uffici Visti: che non dovranno più trattare alcuna pratica di visto nazionale per quei familiari

se non erro adesso i familiari a art 2
chiedono visto breve e devono solo avere il certificato di parentela gratis e con precedenza
In italia se vogliono stare + di 3 mesi questura richiesta di cds di 5 anni

e vi sembra poco
primo i nostri parenti sono in italia
secondo voglio vedere con un messaggio del genere come potranno ostacolare la nostra unione sacrosanta diritto di unione previsto dalle normative.

leggetivi la storia di gios74 "cds questura reggio calabria"
e le sue avventure con il comune prima del matrimonio
e la questura le raggruppa quasi tutte

le dimostrazione dei figli non residenti ecc.....per il carico dei suoceri familiari di italiani non e' prevista
che dopo il matrimonio in Italia la questura mi dica non ha il visto di ricongiungemento
sua moglie deve andare in UA e fare il visto(roba da manicomio)non e' prevista e anche specificata in una circolare(ma ce n'era bisogno???)

i figli minori di 21 anni non hanno bisogno di alcuna dimostrazione di redditi i di persone che li mantengono in UA

i maggiori dimostrazione che sono a carico denaro e dichiarazione di disoccupoazione o studente

mi aspetto anche se a molti di noi e' andata bene che non si debbano subire vessazioni
con il familiare in UA
ma se ne discute a palle ferme con il mio caro vicino a me
perche' una nonna mi deve aiutare a accudire i suoi nipoti
perche' e' malata ed ha bisogno di cure e di assistenza
perche' ha una pensione da fame e gli mando tutti i mesi soldi
non capisco come mai la richiesta di altri figli
che la possono mantenere
non e' scritta(parlo dei familiari di cittadini UE)

io era quello che aspettavo da tempo ovvero cio' che succede nei paesi UE un po' piu' inteligenti e corretti
ti do' i tuoi diritti mi fido di cio' che dici ma ti stango se mi inganni violando norme e la legge

Ma sopratutto vedere P.A. che devono applicare la legge e punire chi la viola
ostacolare con mezzi del tutto personali non previsti da alcuna normativa anzi che ne va contro
coloro che con molti sacrifici arrivano allo sportello con cio' che e' previsto

allungando come spesso ironizzavo io se "ti vede brunetta" i costi della nostra PA
i tempi della nostra burocrazia e cittadino

spero che siamo ad una piccola svolta
anche se dal 2007 come dico sempre le cose sono migliorate
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andbod »

Sicuramente lato procedure da seguire in Italia si tratta di una grande innovazione, i miei dubbi e scetticismi (e mi auguro di essere smentito dai fatti) riguardano esclusivamente gli aspetti pratici del cambiamento, cosi come "interpretati dalla nostra burocrazia", soprattutto lato Ucraino che è quello che, generalmente, crea più problemi.

Chi è iscritto AIRE ha avuto modo nel corso degli anni di sperimentare cosa voler dire fare i visti C per i propri famigliari stretti e il mio dubbio maggiore è che questa non diventi la regola per tutti quelli che da oggi in avanti dovranno richiedere un visto per i propri cari.

Esempi pratici : visto per la propria moglie di tipo C, familiare UE ex. DL 30/2007, ci si presenta in Ambasciata direttamente con risultato : accesso negato, la normativa si applica solo ai visti nazionali D. Intervento del MAE, accesso garantito (dopo 3 giorni da quando ci si è presentati). Successiva presentazione dei documenti : richiesta anche l'assicurazione sanitaria e i mezzi di sussistenza, inutile spiegare che per i familiari non è necessario.

Vedremo comunque nei prossimi giorni/mesi cosa cambierà davvero.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da Luca »

Quello che dice andbod è drammaticamente vero.
Esistono purtroppo delle vischiosità che sarà molto duro superare.
E' un po' lo stesso discorso delle diverse interpretazioni fornite dalle varie Questure italiane relativamente al d.lgs. 30/2007.
L'amministrazione pubblica è restia da un punto di vista culturale a perdere il controllo che aveva su queste situazioni.
Tuttavia oggi la normativa è chiarissima è spero venga applicata senza tentennamenti.

Quanto postato da andrey relativamente al sito del Vac è a mio avviso già una forzatura per quel che concerne i soggetti che intendo rimanere in Italia per più di 90 gg.

Sarebbe importante che di seguito gli utenti interessati postassero le loro esperienze, in modo da verificare il grado di attuazione delle leggi su citate da parte degli organi preposti.

Io dal canto mio posso solo consigliare nel caso di mancata appliaczione di norme o di richieste che non trovano nessuna fonte normativa di rivolgersi ai competenti organi giurisdizionali (chiedendo espressamente la condanna al risarcimento dei danni dell'amministrazione inadempiente).
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andbod »

Giusto per capire che aria tira, visto che tra 3 settimane farò la solita richiesta annuale per il visto di turismo per mia moglie, ho chiamato il VMS e, almeno per ora, i miei peggiori timori sono stati confermati :

non prendono più appuntamenti per i visti D ma bisogna richiedere un visto C per turismo (questo nel mio caso sarebbe stato comunque corretto essendo residente AIRE). A seguito delle indicazioni che hanno avuto per questo visto bisogna presentare la solita documentazione già prevista in precedenza con in aggiunta il Certificato che dimostra il legame di parentela.

Vi aggiornerò quando andrò di persona.
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Re: RIVOLUZIONE SUI visti FAMILIARI UE/ITALIANI

Messaggio da andrey »

ni puxa ni pera'
vittorio ha fatto tutto senza mezzi di sussistenza
a pcamilla hanno rilasciato questo "fantomatico" visto di 5 anni....


se ti occorre on line puoi scaricare le istruzioni del ministero esteri sopra postate
so' che noi ragioniamo sulle leggi e quelli i vedono forse come favoreggiatori di clandestini

dls 30/2007
Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini....

Art. 5.
Diritto di ingresso

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
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