dichiarazione di presenza.
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dichiarazione di presenza.
Chiedo a voi che spero possiate aiutarmi in quanto ho avuto risposte diverse..
Lo straniero (ucraino) che arriva in italia con un visto per turismo di 20 giorni, è tenuto a presentarsi in questura per la dichiarazione di presenza oppure fà fede il timbro apposto sul passaporto al momento del suo ingresso in area schenghen???
grazie e buon week end a tutti
Lo straniero (ucraino) che arriva in italia con un visto per turismo di 20 giorni, è tenuto a presentarsi in questura per la dichiarazione di presenza oppure fà fede il timbro apposto sul passaporto al momento del suo ingresso in area schenghen???
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- marcovr
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Re: dichiarazione di presenza.
Se il volo fà scalo in Italia diretto dall'Ucraina, non serve andare in questura per dichiarare la presenza, in quanto la polizia di frontiera timbra il passaporto, se invece entra in Italia da un'altro scalo europeo, deve andare!!
Ciao Marco
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Re: dichiarazione di presenza.
il cittadino ucraino deve fare dichiarazione di presenza anche e in special modo se arriva in auto o in autobus.
comunque come detto sopra quando transita per altri paesi schengen.
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Re: dichiarazione di presenza.
Dipende anche da dove soggiorna : se soggiorna in hotel, camping, pensione la dichiarazione di presenza non e' necessaria ma basta farsi rilasciare copia del modulo di registrazione.
In sostanza la dichiarazione di presenza e' necessaria solo ed esclusivamente se si transita da un altro Stato Schengen e si risiede presso un'abitazione privata. In questo caso se il visto e' rilasciato da uno Stato Schengen diverso e la maggior parte del soggiorno avviene in Italia molte Questure, con l'entrata in vigore della nuova normativa, si rifiutano di registrare (a mio avviso fanno in questo caso un favore allo straniero che potrebbe anche essere trattato come illegale).
Attenzione perche' comunque nel caso di residenza presso un'abitazione privata il proprietario deve comunque, entro 48 ore, inviare la dichiarazione di ospitalita'.
In sostanza la dichiarazione di presenza e' necessaria solo ed esclusivamente se si transita da un altro Stato Schengen e si risiede presso un'abitazione privata. In questo caso se il visto e' rilasciato da uno Stato Schengen diverso e la maggior parte del soggiorno avviene in Italia molte Questure, con l'entrata in vigore della nuova normativa, si rifiutano di registrare (a mio avviso fanno in questo caso un favore allo straniero che potrebbe anche essere trattato come illegale).
Attenzione perche' comunque nel caso di residenza presso un'abitazione privata il proprietario deve comunque, entro 48 ore, inviare la dichiarazione di ospitalita'.
- massinani
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Re: dichiarazione di presenza.
... dal sito della polizia di stato non è molto chiaro cosa scrivono, riporto :andbod ha scritto:
In sostanza la dichiarazione di presenza e' necessaria solo ed esclusivamente se si transita da un altro Stato Schengen e si risiede presso un'abitazione privata.
'Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.'
..il timbro uniforme viene rilasciato in tutti gli stati aderenti all'accordo... mi sfugge qualcosa ?
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Re: dichiarazione di presenza.
..come non detto, avete ragione voi.Sul sto stranieri in Italia ho trovato i dettagli.massinani ha scritto:... dal sito della polizia di stato non è molto chiaro cosa scrivono, riporto :andbod ha scritto:
In sostanza la dichiarazione di presenza e' necessaria solo ed esclusivamente se si transita da un altro Stato Schengen e si risiede presso un'abitazione privata.
'Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.'
..il timbro uniforme viene rilasciato in tutti gli stati aderenti all'accordo... mi sfugge qualcosa ?
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Re: dichiarazione di presenza.
Conformemente alla legge n. 68, del 28 maggio 2007, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.
Per lo straniero proveniente da paesi che non applicano l'accordo Schengen, l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Lo straniero proveniente da paesi che applicano l'accordo Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero.
Per lo straniero proveniente da paesi che non applicano l'accordo Schengen, l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Lo straniero proveniente da paesi che applicano l'accordo Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero.
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Re: dichiarazione di presenza.
Ciao Andrij,andrey ha scritto: Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero.
spiegami questa che non la capisco.
Grazie
Dove son gli impiccatori degli Eroi che non scordiamo?
Dove son gli infoibatori della nostra gente sola?
Ruggirà per noi il leone, di là raglio di somaro.
Eia, carne del Quarnaro! Eja Eja Alalà
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Re: dichiarazione di presenza.
In sostanza chi anche entra da un altro Stato Schengen ma soggiorna in hotel, camping, pensione non deve fare la dichiarazione di presenza in Questura ma e' sufficiente che tenga con se copia del modulo di registrazione nella struttura alberghiera (anche chiamato "dichiarazione di arrivo").
- andrey
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Re: dichiarazione di presenza.
esatto una amica che faceva la portiera in un albergo
mi diceva,se non ricordo male,
che ad ogni nuovo cliente portava sia esso italiano che straniero portava la sera la lista al più vicino posto di polizia.
quello che ho scritto nel post,oltre a confermare quanto scritto da andbod,
spiega spero in modo conciso gli attuali obblighi per lo straniero(cittadino extra ue) in merito al soggiorno inferiore ai 3 mesi.
non ho esperienza diretta di inviti su albergo,
ma quelli a casa mia con arrivo o in auto o in autobus.
quindi in questo caso dichiarazione di presenza al più vicino posto di polizia con ufficio immigrati
dichiarazione di ospitalità (cessione di fabbricato) o nel medesimo posto o presso i vigili urbani se trattasi di un piccolo centro privo di commissariato.( se scoperta è sanzionabile con multe salate).
quindi è consigliabile dedicare una mezza giornata all'adempimento.
rimane valida per la dichiarazione di presenza il timbro sul passaporto se lo straniero è arrivato con un volo diretto senza scali schengen
mi diceva,se non ricordo male,
che ad ogni nuovo cliente portava sia esso italiano che straniero portava la sera la lista al più vicino posto di polizia.
quello che ho scritto nel post,oltre a confermare quanto scritto da andbod,
spiega spero in modo conciso gli attuali obblighi per lo straniero(cittadino extra ue) in merito al soggiorno inferiore ai 3 mesi.
non ho esperienza diretta di inviti su albergo,
ma quelli a casa mia con arrivo o in auto o in autobus.
quindi in questo caso dichiarazione di presenza al più vicino posto di polizia con ufficio immigrati
dichiarazione di ospitalità (cessione di fabbricato) o nel medesimo posto o presso i vigili urbani se trattasi di un piccolo centro privo di commissariato.( se scoperta è sanzionabile con multe salate).
quindi è consigliabile dedicare una mezza giornata all'adempimento.
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Re: dichiarazione di presenza.
Il modulo della scheda di notificazione non e' cedibile, uno resta a chi da l'alloggio l'altra va in questura.andbod ha scritto:In sostanza chi anche entra da un altro Stato Schengen ma soggiorna in hotel, camping, pensione non deve fare la dichiarazione di presenza in Questura ma e' sufficiente che tenga con se copia del modulo di registrazione nella struttura alberghiera (anche chiamato "dichiarazione di arrivo").
Chi da l' ospitalita' vede accertare che il documento sia in corso di validita' con relativi visti.
Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
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Re: dichiarazione di presenza.
peterthegreat ha scritto:Il modulo della scheda di notificazione non e' cedibile, uno resta a chi da l'alloggio l'altra va in questura.andbod ha scritto:In sostanza chi anche entra da un altro Stato Schengen ma soggiorna in hotel, camping, pensione non deve fare la dichiarazione di presenza in Questura ma e' sufficiente che tenga con se copia del modulo di registrazione nella struttura alberghiera (anche chiamato "dichiarazione di arrivo").
Chi da l' ospitalita' vede accertare che il documento sia in corso di validita' con relativi visti.
Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
..in caso di opsite a mio domicilio la consegna della dichiarazione di presenza la deve fare il diretto interessato o posso portrla io in questura ?
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Re: dichiarazione di presenza.
Grazie della precisazione Peter, devo ammettere che non lo sapevo e pensavo fosse possibile avere una copia.
La dichiarazione di ospitalita'/cessione di fabbricato deve essere fatta dal proprietario dell'immobile e generalmente e' possibile inviarla anche via fax o via posta elettronica (la cosa dipende dalle disposizioni della Questura).
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- andrey
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Re: dichiarazione di presenza.
Come al solito ognuno in italia applica le disposizioni siano esse circolari che leggi come meglio crede...purtroppo..??
ma andbod come il mio post dicevamo quanto la circolare in merito prevede.
non vedo che problema ci sia a rilasciarne copia.
http://www.interno.it/mininterno/export ... 59483.html
Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
come ribadito sul sito delle questure
http://www.poliziadistato.it/articolo/2 ... _in_Italia
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
mi ricordo un post in cui si chiedeva dei riferimenti a leggi del 1990 o simili più vecchie e ci si meravigliava...
qui un bell'esempio di richiamo a REGIO DECRETO DEL 1931.che definisce in quell'articolo alberghi e quant'altro di simile
ma andbod come il mio post dicevamo quanto la circolare in merito prevede.
non vedo che problema ci sia a rilasciarne copia.
http://www.interno.it/mininterno/export ... 59483.html
Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
come ribadito sul sito delle questure
http://www.poliziadistato.it/articolo/2 ... _in_Italia
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
mi ricordo un post in cui si chiedeva dei riferimenti a leggi del 1990 o simili più vecchie e ci si meravigliava...
qui un bell'esempio di richiamo a REGIO DECRETO DEL 1931.che definisce in quell'articolo alberghi e quant'altro di simile
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Re: dichiarazione di presenza.
art 109 del regio decreto:
Art. 109
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
comma 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
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1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
comma 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
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