domanda su divorzio con ucraina

Tutti i documenti e le procedure per sposarsi con un cittadino ucraino.
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fabri
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domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da fabri »

ciao,

premetto proprio perché é un argomento che spero non riguardi nessuno (me incluso),e giustamente non vi é una guida dedicata...... posto qua il mio quesito, tra le chiacchiere del caffé :)

Nel caso che dopo un matrimonio al Zags e successivo ricongiungimento con permesso di soggiorno della consorte,in qualche mese nascano problemi e conflitti tali che rendano inevitabile il divorzio, la procedura/tempistiche sono "italiane" o ucraine ? (basta tornare in Ucraina e si annulla nel giro di pochi giorni?)

solo una curiositá

grazie


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Luca
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Luca »

Allora, giuridicamente è possibile seguire due strade.
La premessa da cui partire è che il cittadino italiano è interessato a che la cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio (divorzio) dispieghi i propri effetti all'interno dell'ordinamento italiano. Conseguentemente il problema si porrà solo per quei matrimoni che siano stati riconosciuti anche in Italia. In tal caso si potrà avanzare la domanda volta all'ottenimento del divorzio innanzi ai giudici italiani. Tuttavia la circostanza che i coniugi sono di nazionalità diversa fa sorgere il problema della legislazione applicabile al caso di specie. La questione è disciplinata dall'art. 31 comma 1 L. 218/1995 ai sensi della quale alla separazione o al divorzio richiesti in Italia si applica la legge nazionale comune ai coniugi al momento della separazione o divorzio (potrebbe essere il caso in cui uno dei due abbia ottenuto in costanza di matrimonio la nazionalità dell'altro). In mancanza di legge comune trova applicazione la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata (dunque si dovrà verificare se i coniugi risiedevano effettivamente in Italia o in Ucraina). Nel caso in cui l'ordnamento ucraino non prevedesse il divorzio (lo prevede) si applicherebbe in ogni caso la legge italiana (si tratta della L. 898/1970 e ss.mm.ii.). Altra strada utilmente percorribile è quella di richiedere ed ottenere il divorzio da parte dell'autorità giurisdizionale ucraina. In tal caso però il cittadino italiano dovrà premurarsi di chiedere il riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata all'estero. Il riconoscimento è oggi automatico ove sussistano i presupposti di cui all'art. 64 L. 218/1995.
Saluti.
Luca
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da bancorex »

e' certamente consigliabile il divorzio in Ucraina, sia per i costi molto bassi (non piu di 200/300 euro) ma ancor piu per la rapidita' del sistema giudiziario ucraino (e la corruzione diffusa), in una o due settimane si ottiene la sentenza di divorzio, soli 10 giorni per trasformarsi in "definitiva", poi apostille, traduzione in italiano al consolato e, se residenti in UA e iscritti all' AIRE, si deposita direttamente in consolato, diversamente all' anagrafe dove si e' residenti in Italia. E' da tenere in considerazione che la sentenza di divorzio ucraina, e' valida, cosi com' e', in italia (per esempio, si ottengono facilmente alimenti da 500 Hrivne mensili cioe 50 euro al mese di alimenti !! :D e tavolta nessuna previsione di alimenti se l' avvocato ha ottimi contatti ($$$) con il giudice ). La sentenza ' puo' essere modificata esclusivamente in ucraina. :twisted:
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Forrest Gump »

Bravi e preparati entrambi.

Luca sarà quantomeno laureato in Giurisprudenza perchè ha affrontato problemi di diritto internazionale pubblico, quale la norma applicabile nel caso di lite tra cittadini di paesi diversi, ma anche biancorex si difende bene.

Unico dubbio: ad eccezione di iscritti ad Aire e residenti in Ucraina (che comunque hanno interesse a "rifarsi una vita" in Ucraina e che quindi, rivolgendosi al Giudice ucraino, otterrebbero il divorzio ed il via libera in Ucraina), mi sembra "prima facie" un pò improbabile che si possa ottenere il riconoscimento della sentenza ucraina di divorzio in Italia.

Se non altro, perchè da noi è previsto il "purgatorio" dei tre anni della separazione, che penso non sia possibile saltare a piè pari, avvalendosi di un giudice straniero.
Non tutte le sentenze straniere infatti possono essere riconosciute in Italia (es. il caso delle sentenze penali di condanna a morte, perchè in Italia questa non è prevista).

Se avete notizia di dati contrari, mi piacerebbe conoscerli.

P.S. Ben inteso, vado d'amore e d'accordo con mia moglie, solo per parlarne :D
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da bancorex »

la residenza in ucraina, semplifica il deposito della sentenza, che comunque e' immediatamente valida in italia:

http://www.dea-online.it/edeaform2005/d ... aniere.pdf

inoltre:

Divorzio

LA TRASCRIZIONE IN ITALIA DELLE SENTENZE

DI DIVORZIO OTTENUTE ALL'ESTERO

.

Avv. Matteo Santini - Avv. Maddalena Martino

. corso degli ultimi anni, il matrimonio e, conseguentemente, il divorzio tra soggetti aventi una diversa cittadinanza è divenuto un fenomeno in continuo e costante aumento e, per tale motivo, è con grande sollievo che, il 31 dicembre 1996, si è accolta l'entrate in vigore il Titolo IV della Legge n. 218 del 31 maggio 1995, con la quale è stata approvata la “Riforma del sistema Italiano di diritto internazionale privato”.

Esso concerne il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione.

Prima dell’entrata in vigore della normativa in parola, le pronunce di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse da Tribunali e Corti stranieri avevano efficacia nel territorio italiano solamente a seguito della delibazione della Corte d’Appello, che le riconosceva come valide attraverso l'emissione di una sentenza che veniva successivamente trascritta nei registri dello stato civile del Comune competente.

In conformità del principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari, con la legge n. 218, il riconoscimento di quelle sentenze e quei provvedimenti stranieri che possiedono determinati requisiti è divenuto automatico.

La normativa di riferimento nell’applicazione della normativa di cui trattasi è la Circolare n. 1/50/FG/29(96)1227 del 7 gennaio 1997, attraverso la quale il Ministero della Giustizia ha stabilito ufficialmente come l’Ufficiale dello Stato Civile, qualora rilevi la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per il riconoscimento, possa procedere con la trascrizione.

Qualora, invece, i requisiti dovessero mancare, l'Ufficiale di Stato Civile deve rivolgersi alla Procura della Repubblica, le cui determinazioni dovranno poi essere eseguite.

All'uopo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9085 del 6 giugno 2003 ha ribadito come gli Ufficiali dello Stato Civile, ai quali siano stati presentati sentenze o provvedimenti di volontaria giurisdizione per la trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri dello Stato Civile, di investire, quando ritengano le summenzionate pronunce mancanti dei requisiti per il riconoscimento dell’ordinamento interno debbano rivolgersi al Procuratore della Repubblica.

Alle Corti di Appello italiane, quindi, è rimasta una competenza residuale in ordine ai requisiti di riconoscimento in caso di mancata ottemperanza o di contestazione attraverso un'azione di mero accertamento (art. 67 della Legge 218).

Prima di procedere a verificare i requisiti sostanziali necessari affinchè la sentenza sia riconosciuta come efficace in Italia, l’Ufficiale dello Stato Civile deve però accertare che essa sia: pervenuta in copia autentica; debitamente legalizzata dall'Autorità consolare italiana o diplomatica con sede nello Stato in cui il provvedimento è stato emanato; munita della traduzione giurata in lingua italiana; pervenuta in forma integrale.

La mancanza di uno solo dei summenzionati requisiti formali dà titolo all'Ufficiale di Stato Civile per non procedere alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 64, 65 e 66 della Legge 218.

Per quanto concerne la trascrizione, essa dovrà essere richiesta dal soggetto interessato all’Ufficiale dello Stato Civile nei cui registri risulti trascritto il matrimonio, personalmente, attraverso l’Autorità consolare italiana ovvero tramite un legale munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata dallo stesso legale.

Una volta provveduto alla verifica formale della pronuncia giurisdizionale ed accertata la legittimità della richiesta di trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile procederà alla valutazione di tutti i requisiti e delle condizioni sostanziali previste dalla Legge 218/1995.

In particolare, ai sensi dell’art. 64, dovrà accertare che:

“a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. (In pratica, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: il coniuge convenuto era residente nello Stato dove è stata pronunciata la sentenza; uno dei coniugi era cittadino di quello Stato; il matrimonio era stato celebrato in quello Stato.

b) L’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa.

c) Le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge.

d) Essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata.

e) Essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato.

f) Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.

g) Le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.”

L'approfondimento di tale ultima questione merita particolare attenzione in quanto trattasi di verificare l’eventuale violazione di norme di diritto interno. In pratica, la pronuncia straniera non deve contenere disposizioni inconciliabili con i canoni essenziali cui si ispira l’ordinamento italiano, ovvero con le regole fondamentali che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridici e che abbiano un impatto concreto contrastante con i princìpi fondanti l'ordinamento giuridico italiano.

I casi più eclatanti di contrarietà all'ordine pubblico concernono, ad esempio, la dignità della persona, che potrebbe risultare offesa nell’eventualità di un ripudio.

In sostanza, qualsivoglia violazione delle norme imperative ed inderogabili dell’ordinamento italiano rappresenta contrarietà all’ordine pubblico.

Come ritenuto da copiosa giurisprudenza, essendo il fine della legge quello di accertare la impossibilità di riconciliazione fra coniugi, non è ritenuta contraria all’ordine pubblico la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero dopo un periodo di separazione inferiore ai tre anni ove l'autorità giudiziaria competente abbia debitamente accertato tale impossibilità, anche dopo un periodo di separazione inferiore a quella prevista dalla legge.

L’Ufficiale dello Stato Civile che accerti la sussistenza delle predette condizioni, può, quindi, procedere alla trascrizione della sentenza ed agli adempimenti che ne conseguono altrimenti deve trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.

Il Procuratore può esprimere il proprio parere favorevole alla trascrizione, nel qual caso l’Ufficiale dello Stato Civile trascriverà la sentenza dandone comunicazione all’interessato ovvero comunicare che non può essere data esecuzione alla richiesta di riconoscimento, nel qual caso, l’Ufficiale dello Stato Civile comunicherà ufficialmente all’interessato il provvedimento di diniego indicando la motivazione e l’avvertenza che potrà essere richiesto alla Corte d’Appello competente l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.

L’art. 2 della Legge 218, tuttavia, dispone la prevalenza delle convenzioni internazionali, le cui norme sono prioritarie rispetto alla legge e, pertanto, le sentenze dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario dovranno necessariamente essere oggetto di delibazione da parte della Corte d’Appello in quanto non rientranti nella disciplina di cui all’art. 64.

Infatti trattasi di sentenze emesse da uno Stato straniero, lo Stato della Città del Vaticano, con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione internazionale, il Concordato Lateranense del 1929, così come modificato dall’accordo del 1984, ratificato con la legge n. 121/1985.

Ne consegue che l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà riconoscere automaticamente la sentenza ecclesiastica trascrivendola direttamente nei registri dello Stato Civile, ma trascriverà la sentenza della Corte d’Appello mediante la quale la sentenza ecclesiastica sarà stata delibata (art. 63, comma 2°, lettera h del nuovo Regolamento dello Stato Civile).

Per quanto concerne la decorrenza degli effetti della sentenza che viene automaticamente riconosciuta dall’Ufficiale dello Stato Civile, occorre evidenziare come la sentenza straniera produca effetti dal momento in cui è passata in giudicato all’estero e non dalla data della trascrizione in Italia.

Da ultimo, per quanto concerne gli Stati membri dell'Unione Europea, la materia contemplata dall'art. 65 della L. 218/1995, coincide in larga misura con quella di cui al Regolamento CE 2201/2003, denominato Bruxelles II, relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale che, all'art. 21, dispone come le decisioni pronunciate in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento che ne riesamini il merito.

L'automaticità del riconoscimento vale altresì ai fine dell'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato Membro anche qualora si tratti di decisioni di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio non ancora definitive.

Roma, settembre 2009
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Luca
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Luca »

L'articolo di dottrina contenuto nel post di Bancorex è assolutamente chiaro ed esaustivo e qualunque aggiunta costituirebbe una inutile ripetizione. Per completezza di discorso faccio solo due precisazioni. Il procedimento di divorzio così come disciplinato dalla normativa italiana è decisamente lungo e farraginoso. Tecnicamente è, dunque, molto più conveniente ottenere il divorzio in un altro paese e chiedere la trascrizione in Italia della relativa sentenza. Va valutato, però, come sottolineato nel predetto articolo il problema della contrarietà all'ordine pubblico, che non può essere limitata al solo esempio scolastico inerente il ripudio. Faccio un esempio concreto e mi spiego meglio. Una pronuncia estera di divorzio che non prevedesse contestualmente un qualsivoglia obbligo alimentare tra i coniugi successivamente al divorzio stesso potrebbe contrastare con il nostro ordine pubblico e, quindi, non essere trascrivibile. Vengo alla seconda questione. Nel caso in cui un soggetto interessato contesti il possesso da parte della sentenza straniera dei requisiti di cui all'art. 64 L. 218/1995 o quando il soccombente in un giudizio instaurato all'estero non esegua spontaneamente la sentenza, l'art. 67 L. 218/1995 prevede l'intervento del giudice italiano (nello specifico della Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza dev'essere eseguita), che eserciterà un controllo sul pronunciamento straniero da riconoscere attraverso il cosiddetto giudizio di accertamento. Aggiungo tra l'altro che partendo proprio da una interpretazione di tale art. 67 secondo il giudizio di alcuni studiosi non sono automaticamente riconscibili (e dunque saranno necessariamente soggette al giudizio di accertamento) tutte quelle sentenze straniere che necessitano di annotazione, iscrizione o trascrizione (pronuncia di divorzio) in pubblici registri italiani
Saluti.
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Forrest Gump »

In pratica sembrerebbe risolto il problema dei tre anni di attesa per ottenere il divorzio.

A questo punto, potremmo riassumere in questi termini:
Quando ricorre anche uno solo dei seguenti requisiti:
a) matrimonio contratto all'estero;
b) uno dei coniugi risiede all'estero;
c) il convenuto è residente all'estero;
ci si può rivolgere al Giudice di quello Stato e chiedere poi il riconoscimento della sentenza straniera in Italia e successiva annotazione nei registri di stato civile in DUE MODI:

Da qui in poi il procedimento da seguire non è "pacifico" e la giurisprudenza non concorde

1) Nella migliore ipotesi, DIRETTAMENTE: previo controllo dell'Ufficiale di stato civile che deve valutare la presenza dei requisiti previsti dalla legge sopra citata (unico mio dubbio: ne ha le capacità, considerato che non è tecnicamente un "addetto ai lavori", intendo dire nè Giudice, nè avvocato??);

2) INDIRETTAMENTE: mediante giudizio di accertamento e conseguente sentenza di una Corte di Appello Italiana.
E' ovvio che, in questo caso, si allungano i tempi e, probabilmente anche la ratio della norma stessa (snellire le procedure ed acquisire celerità) sarebbe vanificata.

Infatti se è vero che rivolgendoci al Giudice straniero, guadagneremmo tempo prezioso, è altresì vero che dopo ci attende un altro procedimento in Italia per il riconoscimento di quella sentenza straniera.
Siamo sicuri che alla fine, tirando i conti, abbiamo fatto prima ???

In ogni caso, davvero bravi ad entrambi =D>
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Luca »

Non so in quali ipotesi il giudice ucraino abbia giurisdizione su di un matrimonio che presenti elementi di estraineità rispetto al suo ordinamento, ma ove possa conoscere la questione che gli viene prospettata, la tua sintesi è corretta.
C'è solo una precisazione da fare. L'intervento della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995 è solamente eventuale, nel ricorso dei presupposti che ho elencato nel precedente post. Quindi non vi sono due modi per chiedere il riconoscimento di una pronuncia straniera. Oggi la regola è quella del riconoscimento diretto delle sentenze straniere nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 64 e ss. L. 218/1995.
Saluti.
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da uvdonbairo »

Ottimo post che metto in risalto.

Sposto in Matrimonio con cittadini ucraini

Grazie :D
bancorex
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da bancorex »

il magistrato estero, e' competente se, in base alla legislazione locale lo e'. E' noto che molti si recano a Santo Domingo anche se sposati in italia e cittadini italiani, per il " Divorzio "al vapor" dove, in base alla legislazione locale, la presenza dell' altro coniuge non e' indispensabile, purche' avvenga la notifica. Si ottiene il divorzio entro 24 ore dal deposito della richiesta corredata da accordo dell' altro coniuge o da regolare notifica (anche via fax ..)

per esempio http://www.dominicana.de/herrera-divorcio.htm

la sentenza e' immediatamente esecutiva e valida in italia. Per chi ha un interesse specifico in relazione alla validita delle sentenze estere riguardanti lo stato civile, esiste un ampio dibattito nel forum ove postano per la maggiore, gli addetti allo stato civile italiano : http://www.comuni.it/servizi/forumbb/
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da bigmar »

Buona giornata a tutti.

Benche' sia un post un po' datato, credo che il mio intervento sia pertinente. Domanda:

Esiste una normativa italiana e ucraina per le rispettive competenze, per cui a seguito di un divorzio consensuale, chiesto e ottenuto in Ucraina, tra cittadino italiano e cittadina ucraina, residenti stabilmente in Ucraina, normativa secondo la quale il diritto di mantenere il permesso (o carta) di soggiorno italiano per lei, ucraino per lui, decade automaticamente?

Oppure deve esserci l'intervento di una delle parti che metta in moto il meccanismo burocratico, avverso all'ex coniuge?

Trattasi di caso reale, non personale fortunatamente.

Penso che potrei chiedere queste risposte alla Questura e all'Ovir, ma il tempo stringe e forse qualcuno di voi ha gia' fatto questa esperienza.

Grazie per l'aiuto e cordiali saluti.
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da peterthegreat »

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:


a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;


b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;


c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;


d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Francescollanten »

Ho letto tutto questo post, molto interessante, ma alla fine non sono riuscito a capire se è necessario avere la sentenza in tribunale oppure basta solo andare dallo zags, perchè molti mi hanno detto che solo quest'ultima non basta e non accettata in italia....mi aiutate a capire meglio il mio dubbio? :)
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Luca »

Ciao il problema è stato analizzato proprio in questa discussione.
In ogni caso l'Italia riconosce la validità di una sentenza, pronunciata da un organo giurisdizionale.
Posto qui di seguito la massima tratta da una pronuncia del Tribunale di Monza che si è occupato proprio del riconoscimento di una sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina.
I riferimenti normativi sono chiari e, per l'appunto, sono stati esaminati più sopra.
"La sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell'Ucraina ha validità ed efficacia nel territorio italiano, senza che sia richiesto alcun particolare procedimento di riconoscimento, quando risultino rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995 e non sia contraria all'ordine pubblico. Ai fini del riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera di divorzio in Italia, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui loro passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l'accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell'irreparabilità della crisi coniugale."
(Tribunale di Monza, Sezione 4, Sentenza 11 aprile 2011, n. 1104).
Spero sia tutto chiaro.
Saluti.
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Re: domanda su divorzio con ucraina

Messaggio da Francescollanten »

Si diciamo che è abbastanza chiaro,anche per un profano del linguaggio di avvocati e tribunali,
Comunque da quello che mi è sembrato di capire è obbligatoria una sentenza del tribunale e non è sufficiente andare dallo zags senza andare in tribunale...il mio dubbio era solo questo perché c'è chi dice che basta solo zags e altri no...siccome cambiano anche i costi delle varie operazioni volevo chiarirmi le idee prima di commettere qualche errore
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