Pubblico a chi puo' interessare la lista (l'avevo salvata nei preferiti) dei CONSOLATI ONORATI D'UCRAINA IN ITALIA E LORO COMPETENZE:
Console Onorario d’Ucraina a Bari: Dottore Lorenzo De Fronzo (la competenza territoriale/circoscrizione del Console Puglia e Molise)
Indirizzo: via Carulli, 140 – 70121, Bari
Tel/fax: (080) 55 82 151
http://www.consolatoucrainabari.it
e-mail:
consolatoucrainabari@libero.it
Orario: dal lunedi al venerdi dalle 9.30 fino 12.00
Console Onorario d’Ucraina a Malta: Dottore John Debono
Indirizzo: Monument Services Centre, National Road Blata I-Bajda HMR02, Malta.
Tel.: 00 356 21242007, fax: 00 356 2124 1882
http://www.tritonmalta.com/pages/ukraine.asp
e-mail:
ukr.consulate@tritonmalta.com
Console Onorario d’Ucraina a Regio Calabria: Dottore Federico Salvatore
Indirizzo: via Sbarre Centrali, 311 – 08100, Reggio Calabria.
Tel: 0964 863498, 0965 810559
fax: 0964 866993, 0965 813508
e-mail:
consolatoucrainacalabria@yahoo.it
Console Onorario d’Ucraina a Genova: Dottore Camillo Bassi
Indirizzo: via S.Vincenzo, 2 – 16121 Genova.
Tel: 010 587557
fax: 010 580599, 010 543559
Console Onorario d’Ucraina a Firenze: Dottore Angelo Vidaich
Indirizzo: piazza L.B.Alberti, 16 – 50136, Firenze
Tel/fax: 055 677064
e-mail:
consolatoucrainafirenze@icifi.it
I funzioni principali dei Consoli Onorari d’Ucraina
- proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti, persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
- informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- rilasciare passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi allo Stato d'invio;
-prestare soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo Stato d'invio;
- agire in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni simili come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
- salvaguardare gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza uniformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
-salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela;
- sotto riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
- trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziari o eseguire commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
-esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in questo Stato, così come sui loro equipaggi;
-prestare assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
-esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.