Il prossimo 10 novembre ho appuntamento presso l'ufficio in Ucraina preposto per il divorzio consensuale. Non ci sino figli o altro. Ottenuto il documento ll farò apostilla, sia il documento che la traduzione in italiano.
Domanda: vi risulta che tale documento debitamente te tradotto e apostillato possa non essere riconosciuto dallo stato civile italiano e quindi non trascritto?
Grazie per l'aiuto
Divorzio consensuale
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Re: Divorzio consensuale
17 paesi dell'UE hanno adottato un insieme unico di regole per determinare quale legge vada applicata ai divorzi transfrontalieri. Tali paesi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna.
In questi 17 paesi puoi concordare con il tuo coniuge di applicare la legislazione in materia di divorzio:
....
....
del paese di cui uno di voi due è cittadino oppure
del paese in cui viene presentata l'istanza di divorzio.
Questo non supererebbe il principio della Legge 218?
In questi 17 paesi puoi concordare con il tuo coniuge di applicare la legislazione in materia di divorzio:
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del paese di cui uno di voi due è cittadino oppure
del paese in cui viene presentata l'istanza di divorzio.
Questo non supererebbe il principio della Legge 218?
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Re: Divorzio consensuale
Ancora: nel caso di un rifiuto da parte dello stato civile a trascrivere l'atto rilasciato dallo stato civile ucraino, non ci si potrebbe appellare al giudice con le motivazioni precedenti?
Recente sentenza a Verbania sui coniugi ucraini che hanno ottenuto il riconoscimento del divorzio diretto senza separazione.
Recente sentenza a Verbania sui coniugi ucraini che hanno ottenuto il riconoscimento del divorzio diretto senza separazione.
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Re: Divorzio consensuale
I titolo del post andrebbe cambiato in "Riconoscimento del divorzio non giurisdizionale da parte dello stato civile" ma non sono riuscito a cambiarlo.
Nel Massimario del Ministero Interno vengono riportate 2 massime della Corte di Cassazione, rispettivamente del 2005 e del 2009.
“Nel caso di richiesta di trascrizione in Italia di un divorzio pronunciato in un Paese in cui la competenza a convalidare il divorzio consensuale tra coniugi è attribuito da quell’ordinamento ai notai, il relativo provvedimento può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 64 della legge 218/1995, se vengono rispettati sul piano del contenuto i principi propri della giurisdizione italiana.”
“Nel caso di divorzio “consensuale” emesso all’estero da autorità non giurisdizionali, in conformità alle leggi vigenti in quel paese, è possibile procedere alla sua trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformità ai principi di cui all’art. 64 della legge 218/95,… e ciò in analogia a quello che accade per le sentenze straniere di divorzio.
In particolare l’ufficiale di stato civile dovrà procedere a verificare che il provvedimento (accertatatene la non contrarietà all’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti di difesa) comporti l’irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale.
I legislatore specifica inoltre che:
“Per sentenza si intende anche la decisione amministrativa o comunque di una pubblica autorità, non identificabile con quella giudiziaria, in materie che in Italia sono trattate dal giudice e decise con sentenza”:
Inoltre: nota del Ministero di grazia e giustizia del 19 ottobre 1998 prot. n. 54 – FG – 18 relativa al divorzio notarile cubano... non riesco a copiarla ma è consultabile su google.
Qualcuno più esperto di me mi può rispondere?
grazie
Nel Massimario del Ministero Interno vengono riportate 2 massime della Corte di Cassazione, rispettivamente del 2005 e del 2009.
“Nel caso di richiesta di trascrizione in Italia di un divorzio pronunciato in un Paese in cui la competenza a convalidare il divorzio consensuale tra coniugi è attribuito da quell’ordinamento ai notai, il relativo provvedimento può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 64 della legge 218/1995, se vengono rispettati sul piano del contenuto i principi propri della giurisdizione italiana.”
“Nel caso di divorzio “consensuale” emesso all’estero da autorità non giurisdizionali, in conformità alle leggi vigenti in quel paese, è possibile procedere alla sua trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformità ai principi di cui all’art. 64 della legge 218/95,… e ciò in analogia a quello che accade per le sentenze straniere di divorzio.
In particolare l’ufficiale di stato civile dovrà procedere a verificare che il provvedimento (accertatatene la non contrarietà all’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti di difesa) comporti l’irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale.
I legislatore specifica inoltre che:
“Per sentenza si intende anche la decisione amministrativa o comunque di una pubblica autorità, non identificabile con quella giudiziaria, in materie che in Italia sono trattate dal giudice e decise con sentenza”:
Inoltre: nota del Ministero di grazia e giustizia del 19 ottobre 1998 prot. n. 54 – FG – 18 relativa al divorzio notarile cubano... non riesco a copiarla ma è consultabile su google.
Qualcuno più esperto di me mi può rispondere?
grazie