In attesa della CDS...
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Re: In attesa della CDS...
Bene , bene.......
Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.
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Re: In attesa della CDS...
Ciao Barry, se non ho capito male stiamo parlando di un titolo di soggiorno da concedersi a tua moglie cittadina ucraina.
Se il vostro matrimonio ha validità per lo stato italiano la questura, QUALUNQUE QUESTURA, non può che applicare il D.lgs. 30/2007.
Tua moglie ha, dunque, diritto ad ottenere la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione che, come più volte sottolineato ha una durata di 5 anni.
Si tratta di un documento che resta valido anche in caso di assenza del beneficiario dal territorio italiano non superiore a 6 mesi (1 anno ove vengano comprovati rilevanti motivi, quali malattie, gravidanza, ecc..).
Il permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo) è un'altra cosa.
Viene rilasciato ad extracomunitari non aventi rapporti di parentela con comunitari sul presupposto di aver soggiornato regolarmente in Italia per almeno un quinquennio, di possedere un certo reddito e di aver un alloggio idoneo.
Io non posso far altro che esortare tutti a far valere i propri diritti, pretendendo la giusta applicazione delle normative in vigore.
Saluti.
Luca
Se il vostro matrimonio ha validità per lo stato italiano la questura, QUALUNQUE QUESTURA, non può che applicare il D.lgs. 30/2007.
Tua moglie ha, dunque, diritto ad ottenere la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione che, come più volte sottolineato ha una durata di 5 anni.
Si tratta di un documento che resta valido anche in caso di assenza del beneficiario dal territorio italiano non superiore a 6 mesi (1 anno ove vengano comprovati rilevanti motivi, quali malattie, gravidanza, ecc..).
Il permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo) è un'altra cosa.
Viene rilasciato ad extracomunitari non aventi rapporti di parentela con comunitari sul presupposto di aver soggiornato regolarmente in Italia per almeno un quinquennio, di possedere un certo reddito e di aver un alloggio idoneo.
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Saluti.
Luca
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Re: In attesa della CDS...
Luca,
è che in questura si esprimono in maniera un "po' cosi'" ....
Comunque sia le daranno la Carta di soggiorno.....
Sapessi quanto tempo per far capire in questura a Savona!!!
;)
è che in questura si esprimono in maniera un "po' cosi'" ....
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Re: In attesa della CDS...
Luca ha scritto:Ciao Barry, se non ho capito male stiamo parlando di un titolo di soggiorno da concedersi a tua moglie cittadina ucraina.
Se il vostro matrimonio ha validità per lo stato italiano la questura, QUALUNQUE QUESTURA, non può che applicare il D.lgs. 30/2007.
Tua moglie ha, dunque, diritto ad ottenere la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione che, come più volte sottolineato ha una durata di 5 anni.
Si tratta di un documento che resta valido anche in caso di assenza del beneficiario dal territorio italiano non superiore a 6 mesi (1 anno ove vengano comprovati rilevanti motivi, quali malattie, gravidanza, ecc..).
Il permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo) è un'altra cosa.
Viene rilasciato ad extracomunitari non aventi rapporti di parentela con comunitari sul presupposto di aver soggiornato regolarmente in Italia per almeno un quinquennio, di possedere un certo reddito e di aver un alloggio idoneo.
Io non posso far altro che esortare tutti a far valere i propri diritti, pretendendo la giusta applicazione delle normative in vigore.
Saluti.
Luca
Ciao,
se è esatto quello che hai scritto e che ho messo in grassetto a ma andrebbe meglio se mi rilasciassero il permesso CE , come mi hanno forse erroneamente citato, infatti non son sicuro di poter rientrare entro 6 mesi ...
Il permesso di soggiorno CE è revocato:
•se acquisito fraudolentemente;
•in caso di espulsione;
•quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
•in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
•in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
•in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.
- Luca
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Re: In attesa della CDS...
Ciao Barry, purtroppo non e' possibile scegliere il provvedimento che più ci aggrada.
Il coniuge di cittadino UE ha diritto all'ottenimento della Carta di Soggiorno (validità 5 anni), mentre il cittadino extracomunitario che ha soggiornato regolarmente e continuativamente in Italia per un periodo superiore a 5 anni può richiedere il permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo), che è equiparabile alla Carta di soggiorno permanente per i familiari di comunitario (artt. 14 e 17 D.lgs 30/2007).
Ciao Paolo, purtroppo i problemi delle nostre questure sono a mio avviso duplici.
Da una parte la mancanza di volontà (ma forse anche di mezzi) di studiare ed approfondire normative spesso complesse ed articolate.
Dall'altra parte credo ci siano resistenze di carattere culturale al rilascio di titoli di soggiorno (quelli previsti dal D.lgs. 30/2007) che di fatto equiparano il cittadino extracomunitario al comunitario e limitano molto i controlli effettuabili.
Saluti.
Luca
Il coniuge di cittadino UE ha diritto all'ottenimento della Carta di Soggiorno (validità 5 anni), mentre il cittadino extracomunitario che ha soggiornato regolarmente e continuativamente in Italia per un periodo superiore a 5 anni può richiedere il permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo), che è equiparabile alla Carta di soggiorno permanente per i familiari di comunitario (artt. 14 e 17 D.lgs 30/2007).
Ciao Paolo, purtroppo i problemi delle nostre questure sono a mio avviso duplici.
Da una parte la mancanza di volontà (ma forse anche di mezzi) di studiare ed approfondire normative spesso complesse ed articolate.
Dall'altra parte credo ci siano resistenze di carattere culturale al rilascio di titoli di soggiorno (quelli previsti dal D.lgs. 30/2007) che di fatto equiparano il cittadino extracomunitario al comunitario e limitano molto i controlli effettuabili.
Saluti.
Luca
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Re: In attesa della CDS...
Vorrei sapere....dopo che sara' scaduto il visto annuale per ricongiungimento familiare che mia moglie ha sul passaporto in caso di eventuale viaggio in ucraina dopo la scadenza cosa dovra presentare alle autorita' italiane e ucraine?
Immagino il PDS.....
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Re: In attesa della CDS...
La risposta è si ma comunque anche ora che il visto è ancora valido il PDS o CDS va sempre portato con se.
A mia moglie l'hanno chiesto pur avendo ancora valido il visto per ricongiungimento familiare.
A mia moglie l'hanno chiesto pur avendo ancora valido il visto per ricongiungimento familiare.
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Re: In attesa della CDS...
Capito, grazie della risposta chiedevo questa cosa perche non capivo se il visto andava rinnovato o meno.Quindi in eventuale viaggio dall'Ucraina all'Italia dopo la scadenza del visto mia moglie presentera' alle autorita ucraine passaporto piu pds......
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Re: In attesa della CDS...
la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno o il pds ce soggiornanti di lungo periodo
sostituiscono il visto
è il loro compito
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«Lottate e vincerete!»,Taras Ševčenko ai popoli soggetti al dominio imperiale di Mosca "QUANDO TRA IL PANE E LA LIBERTÀ IL POPOLO SCEGLIE IL PANE, PRIMO O POI SI PERDERÀ TUTTO, COMPRESO IL PANE" Stepan Bandera
СЛАВА УКРАЇНІ CON IL CUORE VIVA UCRAINA
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Re: In attesa della CDS...
Anche se questo thread poi si è sviluppato su altri argomenti, lo rialzo per sapere se qualcuno ha notizie "fresche" circa il quesito iniziale... con la ricevuta della questura in attesa del rilascio della cds si può lavorare?
Mia moglie avrebbe un colloquio di lavoro venerdi prossimo ma a me adesso è sorto improvvisamente questo dubbio...
Mia moglie avrebbe un colloquio di lavoro venerdi prossimo ma a me adesso è sorto improvvisamente questo dubbio...
"Meglio aggiungere vita ai giorni, che giorni alla vita.." Rita Levi Montalcini
Meglio una fine disperata che una disperazione senza fine! Jim Morrison
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Re: In attesa della CDS...
Per gli extra direi solo se aspettano un PDS per lavoro subordinato.In questo caso possono lavorare con la ricevuta.Mentre per il ricongiungimento devono aspettare il rilascio.Nel tuo caso francamente non saprei.Vediamo se qualcuno è riuscito ad impiegare la moglie avendo solo la ricevuta.
Il Mondo alla rovescia, quello del male, della follia distruttiva e dell’assurdo è difeso e costruito da un esercito di “medici pietosi”, di anime belle allo specchio, di persone che vanno dove le porta il cuore avendo lasciato la testa a casa.
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Re: In attesa della CDS...
teoricamente si potrebbe lavore
di solito in questura sono molto ampi nel descrivere i diritti della ricevuta cartacea della cds familiari UE.
nella pratica i datori di lavoro sono molto poco propensi ad accettarla.
se hai già un lavoro puoi far chiamare la direzione provinciale del lavoro in caso il datore di lavoro non ne riconosca la validità.
ma anche li' le intrpretazioni sono varie
quella ricevuta che hai dimostra che hai presentato corretta documentazione anche se è in fase di verifica.
e che difficilmente non sarà rilasciata a coniuge di cittadino italiano.
conosco la tua odissea di matrimonio e questura
se sono veri pubblici ufficiali a difesa del cittadino,parlando con i poliziotti o meglio con il responsabile dell'ufficio immigrazione dove hai presentato domanda di cds
puoi chiedere un rilascio piu' sollecito
conosco pochi casi in cui si è riuscito a farne valere i diritti
hanno paura di qualche multa.e di come un eventule controllore interpreta l'assunzione con ricevuta questura cartace differente da quella del kit postale... scusa l'aggroviglio di competenze
per me è ancora valido quanto scritto all'inizio del post sotto
http://www.ucrainaviaggi.com/forum/in-a ... 60-15.html
di solito in questura sono molto ampi nel descrivere i diritti della ricevuta cartacea della cds familiari UE.
nella pratica i datori di lavoro sono molto poco propensi ad accettarla.
se hai già un lavoro puoi far chiamare la direzione provinciale del lavoro in caso il datore di lavoro non ne riconosca la validità.
ma anche li' le intrpretazioni sono varie
quella ricevuta che hai dimostra che hai presentato corretta documentazione anche se è in fase di verifica.
e che difficilmente non sarà rilasciata a coniuge di cittadino italiano.
conosco la tua odissea di matrimonio e questura
se sono veri pubblici ufficiali a difesa del cittadino,parlando con i poliziotti o meglio con il responsabile dell'ufficio immigrazione dove hai presentato domanda di cds
puoi chiedere un rilascio piu' sollecito
conosco pochi casi in cui si è riuscito a farne valere i diritti
hanno paura di qualche multa.e di come un eventule controllore interpreta l'assunzione con ricevuta questura cartace differente da quella del kit postale... scusa l'aggroviglio di competenze
per me è ancora valido quanto scritto all'inizio del post sotto
http://www.ucrainaviaggi.com/forum/in-a ... 60-15.html
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Re: In attesa della CDS...
ops siamo sullo stesso post
ogni spesso mi capita qualche disattenzione.
ben vengano nuove in merito
ogni spesso mi capita qualche disattenzione.
ben vengano nuove in merito
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Re: In attesa della CDS...
Grazie... come sempre quando si tratta di burocrazia e leggi varie, l'interpretazione personale da parte degli addetti ai lavori ha il sopravvento....
In questura mi avevano detto che sarebbero passati un paio di mesi per il rilascio in quanto avevano molte pratiche da evadere...uno e' gia' passato... potrei provare a solecitare ma dubito seriamente di riuscire ad ottenere risultati...
Intanto venerdi Vika va a fare il colloquio...vedremo se faranno ostruzionismo, sarebbe un vero peccato perdere quest' occasione vista l'attuale situazione lavorativa italiana!
In questura mi avevano detto che sarebbero passati un paio di mesi per il rilascio in quanto avevano molte pratiche da evadere...uno e' gia' passato... potrei provare a solecitare ma dubito seriamente di riuscire ad ottenere risultati...
Intanto venerdi Vika va a fare il colloquio...vedremo se faranno ostruzionismo, sarebbe un vero peccato perdere quest' occasione vista l'attuale situazione lavorativa italiana!
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Re: In attesa della CDS...
Per i lavoratori in attesa del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adesso è una certezza che possano lavorare con la ricevuta .Leggi sotto.
Altrettanto non si può dire nel tuo caso,non avendo la ricevuta rilasciata dalle poste (cedolino) o ricevuta per lavoro subordinato che attribuiscono determinati diritti.
Questo perché nei due casi precedenti la valutazione del possesso dei requisiti è già stata effettuata altrimenti lo Sportello Unico per l'Immigrazione non avrebbe rilasciato nulla-osta per assunzione o ricongiungimento o l'Ambasciata il visto stesso.
Nel ricongiungimento con cittadino UE a seguito di matrimonio invece il visto viene rilasciato senza la valutazione del possesso dei requisiti.Quindi direi di no ma la faccenda non è affatto chiara.
Chiara invece è la poca premura che lo Stato Italiano riserva per i suoi cittadini in patria e all'estero.
CON LA RICEVUTA SI PUO’ LAVORARE
E’ regolare la posizione di chi attende il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e dunque può essere assunto come se avesse un permesso valido. Lo conferma il decreto “salva Italia” del governo Monti. A dirlo era già una direttiva del 2006 dell’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato, ma molte aziende e famiglie non riconoscon alcun valore alla ricevuta postale che attesta la richiesta di rilascio o di rinnovo. Adesso arriva il decreto “salva Italia” a porre la parola fine alla questione con il comma 9-bis dell’art. 40, dedicato alla “Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”, che così recita: “9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”
fonte - CGIL Modena
Altrettanto non si può dire nel tuo caso,non avendo la ricevuta rilasciata dalle poste (cedolino) o ricevuta per lavoro subordinato che attribuiscono determinati diritti.
Questo perché nei due casi precedenti la valutazione del possesso dei requisiti è già stata effettuata altrimenti lo Sportello Unico per l'Immigrazione non avrebbe rilasciato nulla-osta per assunzione o ricongiungimento o l'Ambasciata il visto stesso.
Nel ricongiungimento con cittadino UE a seguito di matrimonio invece il visto viene rilasciato senza la valutazione del possesso dei requisiti.Quindi direi di no ma la faccenda non è affatto chiara.
Chiara invece è la poca premura che lo Stato Italiano riserva per i suoi cittadini in patria e all'estero.
CON LA RICEVUTA SI PUO’ LAVORARE
E’ regolare la posizione di chi attende il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e dunque può essere assunto come se avesse un permesso valido. Lo conferma il decreto “salva Italia” del governo Monti. A dirlo era già una direttiva del 2006 dell’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato, ma molte aziende e famiglie non riconoscon alcun valore alla ricevuta postale che attesta la richiesta di rilascio o di rinnovo. Adesso arriva il decreto “salva Italia” a porre la parola fine alla questione con il comma 9-bis dell’art. 40, dedicato alla “Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”, che così recita: “9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”
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Il Mondo alla rovescia, quello del male, della follia distruttiva e dell’assurdo è difeso e costruito da un esercito di “medici pietosi”, di anime belle allo specchio, di persone che vanno dove le porta il cuore avendo lasciato la testa a casa.