decreto flussi 2013

Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno.
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buccellato
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decreto flussi 2013

Messaggio da buccellato »

in queti giorni sto sutdiando la soluzione migliore per un permesso di soggiorno per Giulia, la prima idea è assumerla alle mie dipendenze come colf, ho i requisiti di reddito e domicilio che vengono richiesti. ho letto tutto il decreto flussi 2013 sul sito del min.interno. per quest'anno si tratta di 30mila lavoratori stagionali. le domande sono aperte da marzo 2013 fino al 31 dicembre 2013 ho fatto la registrazione e ho studiato tutto il modulo 'c' del nullaosta all'ingresso di lavoratore stagionale non ue però questo modulo 'c' si riferisce solo a lavoratori nel settore agricoltura e alberghiero. non si possono assumere badanti o colf non ue in italia nel 2013??
la seconda idea è richiedere un pds per studio con validità fino ad un anno. leggo che questo si richiede direttamente all'ambasciata a italiana a kiev.
che ne pensate??

se è previsto prossimamente qualche incontro della comunità UV in toscana qua nei paraggi di pisa partecipo e ve la presento molto volentieri!!


miki1960
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da miki1960 »

Ma non è chiaro una cosa, Giulia è già da te in Italia? Se si e se si trova in modo illegale avresti dovuto approfittare della " sanatoria " che c'è stata poco tempo fa che serviva a regolarizzare il lavoro domestico e delle badanti svolto in nero. Qui puoi trovare tutte le informazioni che cerchi, ma solo lecite e legali, se non rispecchiano questo ahimè credo che arrivino le frustate.... :evil: :evil: :evil:
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beppino
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da beppino »

Non portare via una badante/colf vera a qualcuno che ne ha bisogno e la vuole in regola. Meglio lo studio; frequenterà più giovanotti, ma é qualcosa di utile e impara la lingua prima e - in università si presume - meglio.
A meno che tu poi la metta sotto a lavorare davvero :lol:
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andrey
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da andrey »

ero indeciso se postare perche' trovo on line interpretazioni diverse
ma questa spiegazione mi sembra si avvicina molto alla realta'
del nuovo decreto approvato dal governo il 28 giugno 2013

tra le novità introdotte anche importanti modifiche in materia di flussi migratori e procedura di emersione 2012


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 il Decreto legge n. 76/2013 concernente misure urgenti per il rilancio dell’occupazione.
Il nuovo decreto che mira a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile e sostenere le famiglie in difficoltà, contiene importanti novità anche sul fronte delle politiche migratorie. Ecco, in sintesi, le innovazioni introdotte dall’articolo 9 del nuovo provvedimento.

FLUSSI DI INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO: la ricerca di disoccupati già in Italia disponibili a ricoprire il posto offerta andrà effettuata prima di chiedere l’arrivo di lavoratori dall’estero e non dopo l’avvio della procedura.

La procedura fino ad oggi prevista per l’assunzione dall’estero di lavoratori stranieri, prevedeva che una volta pubblicato il decreto flussi ed inoltrata da parte del datore di lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello Unico per l’immigrazione provvedeva a comunicare tali richieste al Centro per l’impiego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l’eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno a ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero. L’esito di tale verifica doveva essere comunicato sia allo Sportello Unico che al datore di lavoro. Se la ricerca effettuata dal Centro per l’impiego dava esito positivo la richiesta di nullaosta presentata dal datore di lavoro rimaneva sospesa sino a quando lo stesso datore, valutate le candidature, comunicava allo Sportello unico la propria intenzione di procedere comunque all'assunzione dello straniero oppure di rinunciarvi

Con la modifica introdotta dal nuovo decreto (attraverso la modifica del comma 2 dell’articolo 22 del Testo Unico sull’immigrazione e l’abrogazione del successivo comma 4) viene anticipato, il momento della verifica presso il Centro per l’Impiego della eventuale disponibilità di lavoratori - già residenti sul territorio italiano - a ricoprire quella qualifica. L’obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l’impiego viene posto a carico del datore di lavoro, il quale dovrà procedervi prima di inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Tale previsione dovrebbe servire a consentire ai datori di lavoro di verificare se sul mercato nazionale vi sono già lavoratori disponibili a ricoprire il posto offerto, senza iniziare il procedimento amministrativo per l’assunzione dall’estero di un lavoratore straniero e poi, eventualmente, interromperlo.

Programmazione triennale degli ingressi per corsi di formazione professionale e tirocini formativi

Il nuovo decreto modifica anche la procedura per la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio che da annuale diventa triennale.
Attualmente ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene determinato il numero degli stranieri che possono fare ingresso dall’estero per frequentare corsi di formazione professionale ovvero svolgere i tirocini formativi.
Al fine di superare le difficoltà riscontrate in sede applicativa che hanno comportato negli anni passati ripetute discontinuità nelle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, tale programmazione diventa ora triennale. Ogni tre anni, pertanto, entro il 30 giugno dovrà essere fissato un contingente per tali ingressi.
Per l’anno in corso si potrà comunque in via transitoria continuare a procedere con la programmazione annuale, nei limiti delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato (D.M del 12 luglio 2012).............
................
Emersione 2012: permesso per attesa occupazione se la procedura non va a buon fine per cause imputabili al datore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro

Infine, il decreto appena pubblicato prevede anche alcune norme a favore dei lavoratori nei cui confronti è stata presentata la domanda di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109. In particolare le norme introdotte rispondono all’esigenza di regolare la posizione dei lavoratori che nel corso dell’istruttoria delle domande perdono il posto di lavoro, ovvero si ritrovano nella condizione citata per la mancanza di requisiti, all’atto della domanda, da parte del datore di lavoro.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la domanda viene rigettata dallo Sportello Unico “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione se ricorrono comunque le seguenti condizioni:
- sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;
- il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Verranno archiviati i procedimenti penali ed amministrativi a carico del lavoratore per gli illeciti riguardanti la violazione delle norme sull’immigrazione.
Anche per il datore di lavoro, come già previsto dal D.lgs. n. 109/2012, si procederà comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla sua volontà o comportamento.

Il decreto interviene anche nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione. Anche in tal caso verrà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso di soggiorno per lavoro. Anche in tal caso occorrerà comunque verificare la presenza del lavoratore in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Restano fermi in capo al datore di lavoro gli obblighi contributi e previdenziali a favore del lavoratore straniero, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
Grazie a tale disposizione viene quindi consentito al lavoratore che ha perso il posto di lavoro o trova un nuovo lavoro di ottenere il permesso di soggiorno (per attesa occupazione o lavoro subordinato) subito dopo l’accertamento da parte dello Sportello Unico della sua presenza in Italia alla data sopra citata.
La procedura che occorrerà seguire verrà chiarita da un’apposita circolare ministeriale. Per maggiori informazione sulla procedura di emersione 2012 vai al focus emersione

(2 luglio 2013)
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dreamcatcher
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da dreamcatcher »

Grazie Andrey molto interessante e anche piuttosto chiaro.
andrey ha scritto:Infine, il decreto appena pubblicato prevede anche alcune norme a favore dei lavoratori nei cui confronti è stata presentata la domanda di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109. [...]Più nel dettaglio, nel caso in cui la domanda viene rigettata dallo Sportello Unico “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione se ricorrono comunque le seguenti condizioni:
- sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;
- il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Verranno archiviati i procedimenti penali ed amministrativi a carico del lavoratore per gli illeciti riguardanti la violazione delle norme sull’immigrazione.
Anche per il datore di lavoro, come già previsto dal D.lgs. n. 109/2012, si procederà comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla sua volontà o comportamento.
Questa parte è molto importante a mio parere perchè se applicata a dovere questa normativa consentirebbe a molti extra-UE rimasti vittima di raggiri da parte di finti datori di lavoro. Uno lo conosco personalmente, credo siano 3-4 anni che è in ballo con un procedimento di regolarizzazione (emersione da lavoro nero) senza possibilità di ottenere un PDS, suo malgrado.

E poi ci sono tutti quei casi di lavoratori che effettivamente un lavoro l'avevano ma l'hanno perso. Trattandosi principalmente di colf e badanti, la cosa non avviene raramente.


Tornando alla domanda iniziale, che io sappia i lavoratori “stagionali” non sono certo le colf e le badanti. Cedo si tratti esclusivamente di settore alberghiero e agricoltura. La procedura tra l’altro non è tanto semplice, noi l’avevamo presa in considerazione perché il padre della mia bella, trattorista in Ucraina, aveva chiesto se c’era la possibilità di venire a lavorare in Italia. Ora se questa normativa viene applicata correttamente, credo che tutto diventi ancora più difficile.
E anche per il visto per motivi di studio, qualcosa sul forum era già stato scritto… preparati a mille scartoffie e altrettante spese!
Resta comunque la domanda: ma la ragazza è già in Italia?
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da buccellato »

intanto grazie a tutti per il supporto le info che mi avete dato, sono molto preziose, specialmente ad andrey, il decreto va proprio al punto. grazie.
sì, certo che è regolarmente qua in toscana con me, ho un buon lavoro e una buona retribuzione, non correrei mai un rischio così.
lei ha un visto UE valido fino al prossimo ottobre. in questi giorni, oltra alle giornate al mare, a lucca, a firenze a siena e così via sto studiando come un matto tutte le opzioni per richiedere per lei un pds. non è facile, si trovano informazione contradditorie e soprattutto non aggiornate. sul mio stato emotivo è inutile che vi dica niente che quello lo sapete già, sono esperienze voi avete già vissuto!
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da miki1960 »

E' vero! Proprio perché sono esperienze che noi tutti, chi più chi meno ha già vissuto cerchiamo di dirti quanto più è possibile e da altra parte cerchiamo di capire il più possibile. Stai calmo e tranquillo, preparati a preparare e sfornare un mucchio di scartoffie, e soprattutto armata di tanta pazienza
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da buccellato »

quello è il problema minimo Miki )) quando la incontravo a kiev mi stavo già assumendo tutti gli oneri e la sostenibilità di un rapporto di questo tipo, morali legali e economici e non pesa fare qualcosa per qualcuno a cui si vuole bene. perdo tempo a cercare informazioni aggiornate, anche quelle del ministero dell'interno non sono chiare. adesso ho capito che per il 2013 si possono assumere solo camerieri e agricoltori (se si rientra nei 30mila, è chiaro) e non colf. l'altra opzione è il pds per studio, adesso fino a tre anni come ci ha postato Andrey ma quello lo deve richiedere a kiev e non posso sfruttare il fatto che lei adesso è qui con me in italia per tre mesi
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da andbod »

In merto al tipo di visto ricordo che l'ottenimento dei visti di Studio e' decisamente complesso e che a Kyiv non viene rilasciato nessun PDS ma un visto nazionale di tipo D per la durata di un anno che poi dara' la possibilita' di ottenere il PDS in Italia.

In merito invece alla domanda relativa alla regolarita' e al tipo di visto sia legata al fatto che hai indicato che ha un "visto UE". Ricordo che non esiste nessun tipo di "visto UE", esistono solo visti Schengen, presumo in questo caso di tipo C.

Ricordo anche che per un periodo di soggiorno cosi lungo in Italia l'unico visto di tipo C Schengen valido e' quello rilasciato dal Consolato Italiano a Kyiv mentre un qualsiasi altro visto Schengen non potra' in ogni caso essere valido per un soggiorno in territorio Italiano superiore ai 44 giorni nel corso di 6 mesi.
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da buccellato »

grazie Andbod, ho scritto visto UE per semplificare, si tratta di visto schengen non italiano ma questo termine di 44 g che mi dici non l'ho trovato. ho trovato questo : http://www.interno.gov.it/mininterno/ex ... tema00101/

dove si parla dei canonici 90 g del visto turistico e della 'dichiarazione di presenza' provenendo da altro paese schengen, per cui io capisco che può stare qua in italia 90 g meno i giorni già trascorsi nell'altro paese schengen.

circa l'assunzione come collaboratrice alle mie dipendenze mi sapete dire se è possibile nel corso di quest'anno anche se non ne ho trovato menzione nell'ultimo decreto flussi di marzo scorso?

circa la richiesta del visto di tipo D sapete dirmi se è molto complesso da ottenere se si trattasse di iscirzione a una facoltà universitaria a pisa, considerato che posso ottemperare agli obblighi economici e di alloggi e lei parla molto bene italiano e inglese?
grazie per il supporto!
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da andbod »

Non voglio andare fuori tema, pero' ti invito a leggere i numerosi post in merito : un visto schengen non Italiano permette una permanenza al difuori del Paese che ha emesso il visto stesso pari al massimo al numero di giorni trascorsi nel Paese di emissione - 1. Per effettuare questo calcolo ricordo che il tempo di soggiorno nel Paese di emessione del visto non puo' superare la somma di tutti i soggiorni avvenuti in tutti i Paesi Schengen (eccezion fatta nel caso in cui non ci sia una meta prevalente, ad esempio un viaggio organizzato in diversi Paesi dell'Europa senza che in nessun Paese si soggiorni per un periodo che richieda la registrazione).

Ricordo anche che, in deroga al trattato, la Germania applica regole piu' severe e prevede che, in caso di primo ingresso in Germania per motivi diversi dal transito (da documentare), un eventuale visto Schengen di altro Paese gia' presente debba essere annullato e quindi richiesto un visto al Consolato tedesco.

Facendo un esempio pratico se parliamo, ad esempio, di un visto di 90 giorni per semestre rilasciato dal Consolato Polacco, dopo 45 giorni di soggiorno in Polonia, un cittadino Ucraino potra' trascorrere 44 giorni in Italia (che quindi rappresentano il tempo massimo in ogni caso consentito per un visto C rilasciato da un Paese Schengen terzo). Se invece il soggiorno in Polonia e' stato di 10 giorni e si vuole fare un tour dell'Europa, il tempo massimo che si potra' trascorrere negli altri Paesi Schengen sono 9 giorni.

Ti invito alla massima cautela perche' questo fatto potrebbe precludere la via a qualsiasi visto futuro in quanto superati i 44 giorni dall'ingresso in Italia la persona si trovera' nella situazione di irregolare.

Riguardo al visto D per motivi di studio le variabili sono molte e includono l'eta', il reddito famigliare della persona che richiede il visto, il piano di studi conseguito in Ucraina, l'effettiva volonta' a rientrare in Ucraina dopo il percorso di studio.

Ricordo che il Consolato valuta i requisiti personali del richiedente il visto e non di chi invita, anzi l'invito e il supporto da parte di un cittadino Italiano possono essere visti come un rischio immigrazione.

A breve dovrebbero essere semplificate le procedure per l'ottenimento del visto di studio (il nuovo accordo sui visti semplificati pur essendo entrato in vigore dal 1 Luglio non e' applicato) ma resta uno dei piu' complessi da ottenere presso il Consolato Italiano a Kyiv.
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da buccellato »

grazie delle informazioni andbod, molto chiare, difficili da trovare anche sui siti istituzionali. questa è la cosa che mi da più fastidio, che si fa una fatica bestiale a trovare informazioni aggiornate, per gli obblighi morali e economici devo solo confrontarmi con lei e con me stesso, è molto più semplice, il che è tutto dire..
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da buccellato »

mettiamo che tramite conoscenze trovassi un hotel a forte dei marmi che è disposto ad assumerla o per esempio altro qualsiasi imprenditore, devono sottostare comunque ai numeri del decreto flussi 2013 o possono assumere in deroga? grazie!
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da vittorio_guido »

Non voglio abbatterti anche perchè ultimamente non ho più seguito molto queste faccende
comunque un paio di anni fà o forse 3 ero in questura a Lucca
li una donna proprietaria di un albergo (non so dove in provincia) era disperata perchè il decreto flussi era appunto su quei numeri(qualche migliaio di posti in tutta Italia),
Quel numero non bastava ad accogliere tutte le richieste,solo lei aveva mi sembra 12 richieste, e nella provincia di Lucca il numero di permessi erogati era (ti do dei numeri approssimativi ma per farti capire) di 1000 persone ...
Un numero che forse non basta alla sola versilia... e secondo lo stato sarebbe dovuto bastare a tutta la provincia...
Non so se sono stato chiaro, non mi pare la via più percorribile, poi provala ed auguri...
Con l'università invece no???
Ciao
Vittò
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Re: decreto flussi 2013

Messaggio da buccellato »

grazie Vittorio, sto rileggendo il decreto del min lavoro del 19 marzo 2013, si tratta di 15mila posti riservati a cittadini extra UE di specificati paesi (tra cui UA) con altri 10mila posti a riserva più altri 5mila riservati a lavoratori che hanno già lavorato per almeno due stagioni. la quota di pisa è di 35 unità e quella di lucca di 40, mi sembra incredibile che un imprenditore non abbia libertà di assumere chi vuole lui ma forse in italia nel 2013 è davvero così
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